Rottamazione quater, escluse le compensazioni

L’articolo 1 della legge 197 del 2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cosiddetta rottamazionequater) - Il comma 242 nel definire le tre modalità di versamento possibili, non contempla (e quindi esclude) il versamento e la compensazione tramite Modello F24

Compensazioni escluse per la rottamazione quater. Le somme dovute si devono pagare con le modalità previste dalla norma sulla definizione agevolata.

I crediti Iva o i crediti “commerciali”, eventualmente vantati dal contribuente nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non possono essere usati, per pagare gli importi dovuti per la rottamazione quater.

È questa la risposta dell’agenzia delle Entrate, n. 372/2023 del 7 luglio 2023, a un contribuente che, invece, riteneva possibile la compensazione verticale Iva da Iva e orizzontale per importi fino a 1.500 euro, con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione. Secondo l’agenzia delle Entrate, per le somme dovute per la rottamazione quater è esclusa qualsiasi compensazione.

Entro il 30 settembre 2023, l’agente della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2023 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Questa comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della Riscossione.

Per le modalità di versamento, il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della Riscossione nella comunicazione che sarà inviata entro il 30 settembre 2023;
  2. mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della Riscossione deve allegare alla comunicazione;
  3. presso gli sportelli dell’agente della Riscossione.

Per il valido perfezionamento della rottamazione quater, il pagamento va eseguito esclusivamente con le predette modalità, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite modello F24.

In questo senso, si è espressa la circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, in occasione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’articolo 3 del Dl 23 ottobre 2018, n. 119, cosiddetta rottamazione ter. La definizione si “perfeziona” solo dopo avere pagato l’ultima rata della rottamazione quater. Il pagamento delle somme dovute può essere fatto in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal primo novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata, o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, “resuscita” il debito originario, al netto dei pagamenti fatti.

di Giuseppe Morina, Tonino Morina – Il Sole 24 Ore- © Riproduzione riservata