La riscossione accelera: notifica della cartella non oltre i nove mesi

Accelerazione dei processi di riscossione attraverso la riduzione dei tempi di notifica della cartella e l’estensione dell’accertamento esecutivo.

Efficientamento della procedura del pignoramento presso terzi del conto bancario, senza però pregiudizio dei diritti del debitore. Riequilibrio della posizione dei coobbligati nelle procedure di riscossione. Semplificazione della procedura del discarico per inesigibilità, con possibilità di affidare a terzi in concessione la gestione dei crediti discaricati. Progressiva stabilizzazione a 120 rate mensili della durata massima della dilazione con l’agente della riscossione. Infine, nuova governance con graduale incorporazione di agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) in agenzia delle Entrate. Questi i principali criteri direttivi della delega fiscale (legge 111/2023).

Accelerazione delle procedure:

Si prevede che, nei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione, il termine per la notifica della cartella non possa superare i nove mesi dalla trasmissione della partita. Un altro tassello è rappresentato dall’ampliamento dell’accertamento esecutivo, attualmente fermo ai principali tributi erariali e non ancora applicabile, ad esempio, al mondo delle imposte indirette sui trasferimenti (registro, eccetera) nonché ai controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie. Si registra un più diffuso ricorso al pignoramento presso terzi dei conti bancari, che dovrebbe avvalersi di una maggiore collaborazione degli istituti bancari nel fornire notizie aggiornate sulle disponibilità del debitore. Il tutto però senza alcun pregiudizio dei diritti del contribuente. Sempre nella medesima direzione si iscrive la previsione riferita all’allungamento del termine di efficacia del titolo esecutivo, attualmente fissata a un anno dalla notifica dello stesso (articolo 50 del Dpr 602/1973).

Il discarico per inesigibilità:

Si tratta della procedura con la quale l’agente della riscossione restituisce all’ente creditore l’affidamento, dopo aver verificato l’infruttuosità delle operazioni di recupero. Si vogliono in particolare introdurre meccanismi semplificati e automatici che prevedano dei controlli residuali da parte degli enti creditori e la responsabilità dell’agente della riscossione solo in caso di dolo o colpa grave. Una novità di assoluto rilievo è la disposizione che consente di affidare a terzi in concessione, previa procedura a evidenza pubblica, la gestione dei crediti discaricati, in analogia con quanto avviene da anni nel settore delle entrate comunali. Nello stesso senso, è stabilito che i medesimi principi direttivi trovino applicazione ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate degli enti territoriali.

Le dilazioni:

Dal lato del contribuente, si prevede una progressiva stabilizzazione della durata massima delle rateazioni con l’agente della riscossione a 120 rate mensili. Attualmente la rateazione ordinaria non può eccedere le 72 rate mensili.

I coobbligati:

Nei confronti dei coobbligati paritetici o dipendenti (ad esempio, soci di società di persone), la giurisprudenza di Cassazione sembra orientata a ritenere valida la notifica al coobbligato direttamente della cartella di pagamento (in caso di procedura diversa dall’accertamento esecutivo) o addirittura della sola intimazione di pagamento, mentre l’accertamento andrebbe inviato al solo debitore «principale» (Cassazione 28709/2020). Inoltre, sempre per l’orientamento di vertice è sufficiente che i termini di decadenza per l’invio della cartella o dell’atto di accertamento siano rispettati nei confronti di uno solo dei debitori, mentre per gli altri valgono i ben più ampi termini prescrizionali (di regola dieci anni). L’intervento della delega dovrebbe comportare, in primo luogo, l’invio dell’accertamento esecutivo a tutti i soggetti coinvolti, e poi, si spera, l’obbligo del rispetto dei termini decadenziali nei riguardi anche dei coobbligati. La novella prevede inoltre, in via generale, che sia assicurata la tutela del contribuente in tutte le fasi istruttorie del recupero coattivo.

La futura governance:

Da ultimo, si conferma il superamento del dualismo agenzia delle Entrate – Riscossione/agenzia Entrate, con accorpamento dei due enti.

di Luigi Lovecchio – Il Sole 24 Ore