Onere della prova del Fisco alla verifica dei giudici

Sentenza 2380/23 - corte di Giustizia tributaria di Milano

Il cosiddetto «nuovo onere della prova» (legge 130/22) a carico dell’Amministrazione finanziaria inizia ad avere svariate applicazioni nell’ambito del processo tributario.

Di particolare interesse è la recente sentenza 2380/23 emessa dalla corte di Giustizia tributaria di Milano (presidente Beretta, relatore Botteri), una delle prime ad applicare la disposizione negli accertamenti analitico-induttivi (ex articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/73).

Secondo l’articolo 7, comma 5 bis, Dlgs 546/92, «l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive sui cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni».

Se quindi non ci sono novità sui concetti di «valore probatorio» e «presunzione qualificata», la nuova normativa rafforza questi concetti, restringendo l’utilizzo di presunzioni solo a quelle di rango legale («in coerenza con la normativa tributaria sostanziale»), e imponendo ai giudici un vero e proprio obbligo di verifica («il giudice fonda la decisione») sulla tenuta delle presunzioni stesse. I giudici devono quindi annullare la pretesa erariale ogni qualvolta questa si fondi su elementi di scarso valore probatorio («la prova ..manca o è contraddittoria… comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale»).

In questo contesto, è interessante la decisione richiamata in premessa. I giudici milanesi, a fronte di un “classico” accertamento analitico-induttivo effettuato nei confronti di un locale aperto al pubblico (discoteca), dopo aver ricordato che l’articolo 7, comma 5 bis, si applica anche ai processi già in corso (Cgt Milano 2005/3/23), hanno tenuto conto dell’obbligo imposto dalla stessa disposizione, verificando in prima battuta le prove alla base della pretesa erariale. Secondo la Cgt, pur dovendosi ritenere legittima la ricostruzione presuntiva dei ricavi operata dall’Ufficio, quest’ultimo non ha eccepito nulla di sostanziale rispetto alla puntuale replica del contribuente. In sostanza, l’Ufficio, nelle proprie contro deduzioni, si è limitato a ribadire i concetti già espressi nel proprio avviso di accertamento. L’assenza di una contro replica è stata letta dai giudici come mancanza di quella «prova rafforzata» imposta dalla disposizione in commento. Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso del contribuente.

L’approccio dei giudici risulta in linea con la posizione della Fondazione nazionale commercialisti che, in un recente documento di ricerca, ha precisato che «per effetto del nuovo comma 5 bis, il legislatore sembra abbia voluto declinare con maggiore dettaglio i criteri in base ai quali, nel processo tributario, il giudice è tenuto a valutare i requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare una prova per presunzione semplice che, pur sempre, può legittimare un accertamento analitico induttivo».

di Enrico Holzmiller – Il Sole 24 Ore