- Home
- Studio MUDOL
- Dal decreto Energia via libera al ravvedimento per mancata certificazione dei corrispettivi
Dal decreto Energia via libera al ravvedimento per mancata certificazione dei corrispettivi
decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131
Il cd. “decreto Energia”, decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 228del 29/09/2023. Tra le misure introdotte la possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
In premessa, occorre evidenziare che la misura qui in esame, prevista dall’articolo 4 del summenzionato decreto, ha una portata decisamente più ridotta rispetto a quanto ci si aspettava sulla base delle prime bozze circolate, che inizialmente prevedevano una vera e propria “sanatoria dei corrispettivi” a sanzioni ultraridotte.
Il testo dell’articolo 4 del decreto legge 131/2023 nella sua versione definitiva (salvo successive modifiche introdotte nel corso dell’iter parlamentare), invece, recita:
“I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Non si tratta quindi di un ravvedimento speciale in termini di sanzioni, ovverosia non si applica la riduzione a un diciottesimo, bensì è possibile avvalersi delle riduzioni ordinariamente previste in materia di ravvedimento operoso.
Tuttavia, la norma prevede effettivamente un qualcosa di eccezionale, ovvero la possibilità di ravvedere le sanzioni connesse alla mancata certificazione dei corrispettivi, anche quando tale mancata emissione sia già stata constatata, a meno che le sanzioni non siano già state contestate.
In altri termini, grazie alla disposizione qui in esame, è possibile ravvedere anche le sanzioni connesse alla mancata emissione del documento commerciale nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, che sono già state constatate con processo verbale, a condizione che tale constatazione sia avvenuta entro il 31 ottobre 2023. A tal fine è necessario perfezionare il ravvedimento entro il 15 novembre 2023, e in ogni caso prima che siano irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il regime sanzionatorio cui fare riferimento, con l’applicazione delle riduzioni concesse dal ravvedimento operoso, è quello previsto dal decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, articolo 6: violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Più precisamente, il comma 2 bis, che prevede che nel caso di mancata emissione del documento commerciale, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso; il comma 3, che prevede che, se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, e il comma 6, che prevede per i casi sovra riportati che la sanzione non possa comunque essere inferiore a 500 euro.
Un aspetto particolarmente positivo della norma introdotta con il decreto Energia è quella che prevede che le violazioni regolarizzate ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 131/2023 non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.
Si ricorda che tale sanzione accessoria, prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471, ordinariamente prevede, oltre alle già richiamate sanzioni per il caso della mancata certificazione dei corrispettivi, anche la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Inoltre, laddove l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di euro 50.000, la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.