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Abbonamenti al trasporto pubblico con vista nel 730 precompilato
Dal 2024 la precompilata si arricchisce dei dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto (effettuato con mezzi tracciabili) degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Tenuti all’invio sono gli enti pubblici e i privati affidatari del servizio di trasporto. Un provvedimento delle Entrate, pubblicato il 5 ottobre, indica le specifiche tecniche relative all’obbligo di trasmissione telematica, introdotto con un decreto Mef dello scorso 29 marzo.
Gli enti pubblici, se lo gestiscono direttamente, o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico devono inviare una comunicazione telematica contenente i dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. L’importo va comunicato al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.
L’obbligo di trasmettere i dati dei rimborsi è esteso, oltre agli enti pubblici e ai privati affidatari, anche agli altri soggetti che erogano rimborsi (ad esempio i datori di lavoro che erogano «Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir» indicati nei punti da 701 a 706 della Certificazione Unica con il codice onere 40 – spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale).
L’invio diverrà obbligatorio a partire dalle spese del 2025 (con inoltro, quindi, nel 2026). Per i periodi di imposta 2023 e 2024 l’invio è, invece, facoltativo. È consigliabile utilizzare tale biennio come rodaggio delle procedure di invio, approfittando del fatto che non si applicano ancora le sanzioni; unica eccezione, restano sanzionabili anche nel periodo transitorio gli errori che determinano un’indebita fruizione di detrazione o deduzione (ad esempio se non si scomputa un rimborso).
Va quindi prestata soprattutto attenzione, oltre alla corretta identificazione del soggetto intestatario dell’abbonamento e (dal 2024) di quello che ha materialmente pagato, alla verifica che il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciati (altrimenti la detrazione non spetta) e che l’importo certificato si riferisca esclusivamente alla spesa detraibile. Le modalità sono quelle consuete per tutti gli invii alla precompilata; il termine è il 16 marzo di ogni anno (i provvedimenti fanno rinvio all’articolo 78 della legge 413/91, che indica il 28 febbraio; ma il Dl 124/2016 ha differito – a regime – la scadenza).
Per chi trasmetterà i dati 2023, la scadenza (salvo proroghe) sarà quindi il 16 marzo 2024. L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore (diverso dall’abbonato) è facoltativa per le spese del 2023, ma obbligatoria a partire dal 2024. Gli interessati possono opporsi all’invio comunicandolo direttamente al soggetto che riscuote la spesa, all’atto del pagamento o comunque entro il 31 dicembre dell’anno (modalità applicabile solo dal 2024); in alternativa, si può inviare via email all’Agenzia, tra il 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo, il modulo scaricabile dal sito web (per il 2023, tale ultima modalità si applica a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento).