Autovettura elettrica e costi relativi

Detraibilità IVA piena per l’agente di commercio

I costi sostenuti per l’acquisto di autovetture elettriche e dei costi ad esse relative sono pienamente detraibili ai fini IVA per l’agente di commercio. Inoltre, l’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una autovettura è deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dei commi 1 e 1bis dell’articolo 164 del TUIR, alle condizioni ivi indicate.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n.477/2023 in risposta ad un agente di commercio che, volendo acquistare un’autovettura elettrica, chiede il corretto trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette da applicare alle ricariche, che effettuerà utilizzando la rete domestica presso il proprio box auto, dove è stata installata anche una c.d. wall box. La sede dell’attività svolta è stabilita in una stanza della propria abitazione.

La disciplina della detraibilità dell’IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese è contenuta nell’articolo 19bis1, lettera c) e d), del Decreto IVA, in base al quale l’IVA sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%. Tuttavia, tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formino oggetto  dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti e i rappresentanti di commercio, a cui pertanto spetta la detraibilità piena dell’IVA.

Considerato che il contribuente è un agente di commercio, l’Agenzia conferma la detraibilità piena, ai fini IVA, dei costi sostenuti per l’acquisto di autovetture elettriche e dei costi ad esse relative. Quanto appena detto va coordinato con le previsioni di cui all’articolo 19 comma 4 secondo cui per gli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dal campo IVA, spetta una detrazione parziale, rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.

Per la ripartizione dell’imposta tra la quota detraibile e quella indetraibile, la norma non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato alle diverse e variegate situazioni che possono verificarsi. Al contribuente viene imposto soltanto, per l’eventuale controllo da parte degli organi competenti, che i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati.

Qualora si tratti di beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni soggette ad imposta e per fini privati, o comunque estranei all’esercizio dell’attività, la quota d’imposta indetraibile e, conseguentemente, quella detraibile, vanno determinate con gli stessi criteri precedentemente illustrati.

Secondo quanto previsto dall’articolo 164 comma 1 del Tuir le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, sono deducibili nella misuradell’80% se utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Le spese per il carburante sono deducibili solo se effettuate con carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Con riguardo al bonus carburante dipendenti, la Circolare n. 27/2022 ha chiarito che “l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non
creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”.

Per tale motivo, nel carburante per autotrazione rientra anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche.

Ne consegue che l’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una autovettura è deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dei commi 1 e 1bis dell’articolo 164 del TUIR, alle condizioni ivi indicate. Ovviamente, spetterà al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l’entità e il costo dell’energia elettrica utilizzata per il “rifornimento” della propria autovettura ai fini della deducibilità, per intero o pro quota a seconda dei casi, del relativo componente negativo di reddito.

Serena Pastore – Informati S.r.l.