IMU: l’esenzione dall’imposta municipale propria per i due coniugi dimoranti in Comuni diversi

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Si avvicina rapidamente una delle scadenze fiscali più importanti dell’anno. Scade il 18 dicembre prossimo il termine di versamento dell’IMU. La scadenza originaria è il 16 dicembre, ma è sabato. Pertanto, si applica la regola generale secondo cui se il giorno ai fini degli sportelli bancari è festivo, la scadenza slitta automaticamente al primo giorno successivo non festivo.

Per il computo dell’importo dovuto a titolo di saldo non sono previste, quest’anno, particolari novità. Tuttavia, è necessario prestare particolare attenzione ai coniugi che sono proprietari di immobili in due comuni diversi e intendono fruire, ciascuno per la quota di rispettiva competenza, dell’esenzione dall’IMU. A tal fine è opportuno che i due coniugi conservino la documentazione idonea a dimostrare che i due immobili sono effettivamente utilizzati come dimora abituale per ciascuno di essi.

La possibilità di beneficiare per i due immobili dell’esenzione dell’IMU trae origine dai principi affermati dalla Corte Costituzionale, ed in particolare dalla sentenza n. 209/2022.

Il problema è sorto in conseguenza di un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il nucleo familiare non poteva essere “frazionato”. Pertanto, se i due coniugi non risiedevano, né abitavano presso la stessa abitazione, i due immobili erano entrambi soggetti ad IMU.

In tale ipotesi nessuna delle due case avrebbe avuto diritto all’esenzione. L’unica eccezione prevista dalla norma riguardava le due case nello stesso Comune. In tal caso sarebbe stato possibile fruire dell’esenzione su uno dei due immobili a scelta dei contribuenti presentando, tra l’altro, la dichiarazione IMU. Tale adempimento era necessario per comunicare al Comune quale dei due immobili era stato scelto per fruire della predetta esenzione.

Questo orientamento non è stato condiviso dalla Consulta. Secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale, l’esenzione dall’IMU spetta a condizione che i presupposti di legge sussistano nei confronti del proprietario dell’abitazione a nulla rilevando il comportamento dell’altro coniuge.
La Consulta ha però precisato che il legislatore non ha inteso rendere in ogni caso esenti dall’applicazione del tributo tutte le “seconde case”. Infatti, oltre al requisito della residenza anagrafica resta fermo il potere del Comune di verificare se il coniuge dimori abitualmente presso lo stesso immobile. Infatti, al fine di fruire dell’esenzione non è sufficiente la mera residenza anagrafica, ma è altresì necessario che l’immobile sia utilizzato quale dimora abituale. Le due condizioni devono essere contestualmente verificate.

Si pone il problema di come dimostrare (per i due coniugi) l’utilizzo effettivo dei due immobili come dimora abituale. La verifica deve essere effettuata caso per caso. Ad esempio, se il nucleo familiare è dimorante a Roma, mentre il coniuge intende fruire dell’esenzione IMU per un immobile ubicato nel Comune di Milano, la prova potrà essere fornita anche in ragione dell’attività lavorativa svolta. Se il coniuge è insegnante presso un liceo statale è evidente che l’attività di insegnamento richiede la permanenza costante e in loco nel Comune di Milano, cioè nel luogo in cui il coniuge è proprietario dell’immobile abitativo. In tal caso non sussisteranno
difficoltà di sorta nel fornire la dimostrazione dell’effettiva dimora.

In altri casi la prova potrà essere fornita con l’intestazione delle utenze domestiche, ma soprattutto dai relativi consumi. Se i consumi rilevati saranno eccessivamente ridotti, per non dire inesistenti, è evidente che tale situazione dimostrerà, al contrario, il mancato utilizzo dell’immobile come dimora abituale. In tale ipotesi il trasferimento sarà solo formale, cioè riguardante la residenza anagrafica, ma non l’utilizzo dell’immobile come abitazione dimora abituale. Viceversa, qualora il livello dei consumi fosse considerato “accettabile” tale circostanza porrebbe il contribuente al riparo da eventuali contestazioni da parte del Comune, circa l’effettività della dimora abituale.

Nicola Forte – Informati S.r.l.