Covid, ultima ricaduta

A dicembre notifiche per gli accertamenti 2017-18

Scade a fine anno il termine per notificare le ingiunzioni fiscali relative agli accertamenti “ordinari” divenuti definitivi nel 2017 e nel 2018. È questo l’effetto delle proroghe disposte dalla normativa emergenziale da Covid 19, contenuta nell’articolo 68 del Dl 18/2020.

La disposizione ha stabilito la sospensione di tutti i versamenti dovuti all’agente della riscossione in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Al primo comma, inoltre, si richiama integralmente l’articolo 12 del Dlgs 159/2015. Quest’ultima norma dispone che, in presenza di sospensione dei termini di pagamento causata da eventi emergenziali, tutti i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli
enti impositori, pendenti alla data di inizio della sospensione, sono automaticamente prorogati per un periodo pari a quello della stessa (nello specifico, pari a 542 giorni). La medesima disposizione del 2015, inoltre, prevede che i termini in scadenza negli anni di vigenza della sospensione dei pagamenti sono di diritto posticipati al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della sospensione.

Questo significa che poiché la moratoria nei pagamenti della riscossione coattiva ha riguardato anche il 2021, la proroga suddetta termina al 31 dicembre 2023. Il secondo comma dell’articolo 68 del Dl 18/2020 stabilisce che le previsioni appena illustrate si applicano anche alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali. Ne deriva che la disciplina coinvolge anche gli enti locali che non si sono avvalsi di agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero coattivo delle entrate proprie, e che quindi utilizzano lo strumento dell’ingiunzione fiscale.

Alla luce del quadro normativo è dunque possibile capire cosa scade a fine anno. In particolare, per gli accertamenti divenuti definitivi nel corso del 2017 – si ricorda che gli accertamenti esecutivi sono diventati operativi solo dal 2020 -, il termine ordinario per la notifica dell’ingiunzione fiscale era il 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo: comma 163, legge 296/2006). Cadendo in vigenza del periodo di sospensione, il termine è di diritto posticipato alla fine di quest’anno. Le stesse considerazioni valgono per gli accertamenti divenuti definitivi nel corso del 2018, per i quali la scadenza naturale sarebbe stata il 31 dicembre 2021.

Ma non è tutto. Si pensi alle ingiunzioni afferenti gli atti di accertamento divenuti  definitivi nel 2019 o anche alle ingiunzioni notificate prima dell’inizio della moratoria.

Nel primo caso, il termine decadenziale per la notifica dell’ingiunzione, originariamente in scadenza il 31 dicembre 2022, essendo pendente alla data dell’8 marzo 2020, fruisce della proroga di 542 giorni. Nel secondo caso, se alla data di inizio della moratoria era pendente il termine prescrizionale quinquennale, valevole per la riscossione dei tributi locali, il termine viene ugualmente allungato di 542 giorni.

In sostanza, i termini, prescrizionali e decadenziali, pendenti all’8 marzo 2020 che non scadevano nel 2020 o nel 2021 fruiscono della proroga di 542 giorni.

Luigi Lovecchio – Il Sole 24 Ore