Le novità in materia di aliquote IVA introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/2024, ha illustrato le novità introdotte dalla L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) in merito alle aliquote IVA.
L’art. 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2024 ha modificato le aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta del 5%.
In primo luogo, sono stati abrogati i n. 1-quinquies) e 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n.633/1972, che assoggettavano all’aliquota IVA del 5%, rispettivamente:
– determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
– il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Il citato art. 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2024 è intervenuto anche sulla Parte III della richiamata Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, modificando il n. 65) al fine di ricomprendere tra i beni/servizi soggetti all’aliquota IVA del 10%, in luogo di quella del 5%:
– il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
– gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso.

A seguito dell’introduzione dei nuovi n. 114.1) e 114.2) nella medesima Parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, l’aliquota IVA ridotta del 10%, in luogo di quella del 5%, si applica anche per i prodotti assorbenti, per i tamponi destinati all’igiene femminile, per le coppette mestruali, nonché per i pannolini per bambini.

Sono stati, invece, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’IVA ritorna ad essere applicabile nella misura ordinaria del 22%.
Infine, limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2024, l’art. 1, comma 46, della Legge di Bilancio 2024 ha prorogato l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% per il pellet di legno.
L’agevolazione in esame, inizialmente prevista per il solo anno 2023, è stata introdotta dall’art. 1, comma 733,della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), in deroga al contenuto del n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che esclude espressamente il pellet dall’ambito di applicazione dell’aliquota IVA del 10%, prevista per la legna da ardere.

Dal 1° marzo 2024, pertanto, la cessione di pellet di legno, di cui al citato n. 98), tornerà ad essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, pari al 22%.

 

Marco Peirolo – FISCAL FOCUS Informati S.r.l.