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Avvisi bonari: rate insolute, sanzioni piene solo sul debito residuo e principio del “favor rei”
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Dopo aver superato l’emergenza epidemiologica di Covid – 19 alcuni contribuenti sono ancora alle prese con la crisi. Il brusco stop e le chiusure delle attività hanno in molti casi lasciato un segno definitivo. Alcune imprese non sono riuscite ad adattare la realtà imprenditoriale al mutamento dei metodi di lavoro e quindi si trovano ancora oggi in difficoltà.
È possibile, quindi, che a seguito del mancato pagamento delle imposte il contribuente, una volta ricevuto l’avviso bonario recante anche l’indicazione della sanzione del 10 per cento abbia fruito della rateazione. In alcuni casi gli stessi contribuenti non sono riusciti a rispettare i piani di rateazione decadendo dal beneficio. Si è così posto il problema di valutare le conseguenze a seguito del mancato e regolare pagamento delle rate relative al predetto avviso bonario.
In tal caso la maggiore sanzione del 30 per cento (in luogo di quella ridotta del 10 per cento) troverà applicazione sull’importo residuo ancora dovuto e non sugli importi relativi alle rate già pagate. In questo senso si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia con la sentenza n. 41/1/24. Ciò anche laddove la violazione riguardi un periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi prima della “riforma delle sanzioni” risalente all’anno 2015.
La controversia riguardava il caso di un contribuente che dopo aver rateizzato l’importo dovuto sulla base dell’avviso bonario ricevuto ha omesso di versare le ultime due rate. A seguito del mancato pagamento ne conseguiva la relativa iscrizione a ruolo. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, nel rideterminare l’importo complessivamente dovuto iscriveva a ruolo non solo gli importi residui dovuti, ma la l’intera sanzione ricalcolata sul debito iniziale, quindi senza tenere conto degli importi già versati (secondo il piano di rateazione) oltre agli interessi.
Il contribuente presentava ricorso ritenendo applicabile l’art. 15 – ter del D.P.R. n. 602/1973 nella formulazione modificata dal D.lgs. n. 159/2015. Secondo la disposizione citata la decadenza dal beneficio della rateazione determina l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tuttavia, come detto, le sanzioni piene devono essere calcolate solo sugli importi residui non versati e non sull’ammontare del debito iniziale.
L’applicazione delle sanzioni sul debito residuo consiste in una nuova previsione entrata in vigore nell’anno2015. Invece, l’omesso versamento del contribuente riguardava l’Iva relativa all’anno 2011. Il contribuente riteneva però applicabile retroattivamente la norma così come modificata. Ciò in virtù del principio del favor rei. Al contrario, l’Agenzia delle Entrate riteneva che la nuova previsione potesse trovare applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre2014.
Il collegio giudicante ha invece accolto le doglianze del contribuente ritenendo applicabile l’art. 3 del D.lgs. n.472/1997, in virtù del quale trova applicazione la sanzione più favorevole al contribuente. Nel caso di specie la sanzione del 30 per cento avrebbe dovuto essere applicata sull’importo residuo (sulle due rate non versate) e non sull’ammontare complessivo del debito.
I giudici emiliani hanno fondato la propria decisione sul principio affermato dalla sentenza n. 8716/2021 della Corte di Cassazione. Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte la revisione del sistema sanzionatorio, di cui al D.lgs. n. 158/2015, deve trovare applicazione retroattivamente in virtù del principio del favor rei. È dunque irrilevante la decorrenza della nuova disposizione a condizione che la sanzione irrogata non sia divenuta definitiva.
Recentemente il legislatore delegato è intervenuto ancora una volta modificando l’impianto sanzionatorio del sistema tributario. Ciò anche al fine di rendere le sanzioni proporzionali alla gravità delle violazioni commesse. Tuttavia, a causa della mancanza della copertura finanziaria del decreto è stata prevista una deroga espressa al principio del favor rei. Le nuove e “ridotte” sanzioni si applicheranno esclusivamente alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della nuova norma. La soluzione, adottata esclusivamente per la mancanza di risorse, desta notevoli perplessità soprattutto con riferimento all’osservanza dei principi propri della carta Costituzionale. Sussiste quindi il concreto rischio che il contenzioso sia ulteriormente alimentato.
Nicola Forte -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata