Zes Unica: attrezzature “nuove”, immobili “vecchi”

This is a custom heading element.

Il Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, recante le modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del Decreto Legge n. 124 del 2023, limitatamente ai beni immobili deroga al generale requisito della “novità “imposto da tutti i principali incentivi fiscali in tema di investimenti. In particolare, al contrario di quanto accaduto con il Bonus Sud, l’estensione dell’agevolazione agli immobili strumentali ha imposto un’interpretazione più morbida.

L’articolo 3 del citato Decreto Ministeriale dispone l’agevolazione per gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.651/2014, relativi all’acquisizione (in proprietà o in locazione finanziaria) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive (esistenti o di nuova installazione) collocate nella ZES unica. Per gli investimenti inerenti all’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali, invece, il requisito della novità non è richiesto. Il terzo comma della citata disposizione, infatti, specifica che in tale ultima fattispecie, ovvero relativamente all’acquisizione o realizzazione di immobili strumentali, l’acquisizione è agevolabile, nel limite del 50 per cento dell’investimento complessivo, anche se beni sono stati già utilizzati, a qualunque titolo, dal soggetto dante causa, o da altri soggetti avanti un titolo di disponibilità, per l’esercizio di una qualsiasi attività economica.

Con riferimento ai beni mobili (macchinari, impianti e attrezzature varie), sotto il profilo della novità dell’investimento, restano attuali i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione finanziaria in tema di Bonus Sud. Con la Circolare n. 34/E/2016, ma era un tema ormai noto (cfr. circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, par. 2.2; circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, paragrafo 2.4; circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002), l’Agenzia delle entrate specificò che il credito di imposta doveva riguardare gli investimenti in beni strumentali “nuovi”, ovvero mai utilizzati. Sotto tale profilo è tale anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. L’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi, infatti, non fa perdere al bene il requisito della novità.

Il medesimo concetto fu ribadito anche ai fini del credito d’imposta ZES di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto Legge n. 91 del 2017, con il quale, per alcune zone speciali, il Bonus Sud fu esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali. Con la risposta n.310 del 2023 l’Amministrazione finanziaria ebbe modo di chiarire che, anche per i beni immobili, il riferimento all’articolo 1, comma 98, della Legge 208 del 2015 ai ”beni strumentali nuovi” comportava che i beni oggetto disinvestimento dovevano caratterizzarsi per il requisito della “novità” e della ‘’strumentalità”.

Orbene, sul punto della novità dei beni immobili la Zen unica cambia le regole del gioco. Sotto il profilo prettamente letterale l’articolo 16 del Decreto Legge n. 124 del 2023 impone il requisito della novità esclusivamente per i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie, senza qualificare nello stesso senso l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. In secondo luogo il Decreto Ministeriale in commento, chiamato ad attuare il credito d’imposta, esclude espressamente il requisito della novità, ammettendo all’agevolazione anche i beni immobili già edificati

ed utilizzati da altri soggetti per lo svolgimento dell’attività d’impresa.

In tema di requisiti il Decreto Ministeriale in commento apporta ulteriori innovazioni. Il credito d’imposta Zes unica è escluso per le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistono rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. Le operazioni di acquisizione con parti terze, inoltre, devono essere sempre realizzate a condizioni di mercato.

Da un lato viene esplicitato quanto già previsto dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014. Benché in tema di Bonus Sud la Circolare n. 34/E/2016, in virtù del richiamo normativo al regolamento (UE) n. 651/2014, evidenziò che l’agevolazione spettava per l’acquisto dei beni da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto, ora il decreto attuativo non più lascia dubbi ed esclude qualsivoglia operazione infragruppo. Al fine di evitare il perpetrare di frodi, inoltre, il decreto attuativo impone una valutazione preliminare delle condizioni economiche alle quali avviene l’acquisizione dei beni agevolabili, escludendo dall’agevolazioni quelle operazioni realizzate a valori non corrispondenti a quelli di mercato.

Paolo Iaccarino. – Riproduzione Riservata