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Il decreto Coesione è Legge
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Il decreto Coesione è stato convertito in legge con il via libera definito della Camera: 160 voti a favore, 90contrari e tre astenuti. Il provvedimento contiene varie misure che riguardano il mondo del lavoro e l’impresa. Si stanziano 2,8 miliardi di euro, soprattutto come finanziamento di esoneri contributivi. Vengono stanziati anche dei fondi per la costruzione di infrastrutture scolastiche nel Mezzogiorno: 200 milioni di euro per lo sport nelle scuole, 150 milioni per laboratori innovativi, e 100 milioni per arredi didattici nella fascia 0-6 anni. Ma andiamo con ordine e illustriamo il contorno delle misure incentivanti.
Zone logistiche semplificate – L’articolo 13, comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle Zes. Tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024.
Transizione 5.0 – Il comma 4-bis dell’articolo 15, inserito durante l’esame al Senato, modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto transizione 5.0. Sono ammessi al credito d’imposta transizione 5.0anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza.
Autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia – L’articolo 17, come modificato dal Senato, prevede la disciplina della misura denominata “Autoimpiego Centro-Nord Italia”, finalizzata a sostenere l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma garanzia d’occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime de minimi:
- un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell’investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro);
- un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell’investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e200.000 euro).
Iscaro – L’articolo 17-bis – introdotto nel corso dell’esame al Senato – dispone che l’erogazione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscaro), riconosciuta dalla normativa vigente in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps in possesso di determinati requisiti, sia accompagnata – non più condizionata come previsto attualmente – dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Viene altresì previsto che i beneficiari dell’Iscaro autorizzano l’Inps alla trasmissione dei propri dati di contatto nell’ambito delle piattaforme previste dall’ordinamento per l’attivazione di misure di inclusione sociale di politica attiva, quali il sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e il sistema informativo sociale delle politiche del lavoro, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Resto al Sud 2.0 – L’articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata “Resto al sud 2.0”, finalizzata sostenere l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d’Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero professionali, e specifici incentivi in regime demonismi:
voucher di avvio: non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi necessari all’avvio delle attività, per un importo massimo di 40.000,00 euro. Questo voucher è riservato alle attività con sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni centrali colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Voucher per beni innovativi e sostenibili: per l’acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o per beni che assicurano sostenibilità ambientale o risparmio energetico, l’importo massimo è di 50.000,00 euro;
- contributo a fondo perduto fino al 75%: per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000,00 euro, aventi sede legale nelle aree specificate;
- contributo a fondo perduto fino al 70%: per programmi di spesa tra 120.000,00 e 200.000,00 euro, anch’essi destinati alle aree menzionate.
Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati – L’articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1°settembre 2024/31 dicembre 2025. I contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (sono esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato). I lavoratori, alla data dell’assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato, a meno che siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo (inoltre, sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico quelli di apprendistato, mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio);l’esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’Inail).
Esonero contributivo per le assunzioni di donne in condizioni di svantaggio – L’articolo 23 riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio – perché prive di un impiego da almeno 6mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti – a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Tale sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Esonero contributivo per assunzioni nella Zen unica per il Mezzogiorno – L’articolo 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zen unica). L’esonero è riconosciuto esclusivamente amidatori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. I contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale. I lavoratori, alla data dell’assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi (quest’ultima condizione non si applica qualora il soggetto sia stato occupato da parte di un datore che abbia fruito parzialmente dell’esonero medesimo); in base ad una modifica operata dal Senato, il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico; l’esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’Inail).
Cinzia De Stefanis – Informati srl– Riproduzione Riservata