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Rottamazione quater: quando è ancora possibile rateizzare dopo la decadenza
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La gestione dei carichi iscritti a ruolo rappresenta una delle attività più delicate per gli studi professionali. Con la conversione in legge del DL Milleproroghe n. 202/2024 sono state introdotte importanti novità per i soggetti decaduti dalla Rottamazione quater.
Rateizzazione post decadenza
Chi, pur riammesso, dovesse decadere nuovamente, potrà richiedere una nuova dilazione. Tuttavia, non è possibile rateizzare i debiti per cui si sia verificata una tripla decadenza:
- da un piano di dilazione attivato dopo il 16 luglio 2022,
- dalla Rottamazione quater,
- dalla successiva riammissione.
Disciplina applicabile alla dilazione post-decadenza
A differenza delle precedenti definizioni agevolate, la legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) consente la richiesta di una nuova rateazione anche dopo la decadenza, secondo l’art. 19 del DPR 602/1973.
Questa possibilità resta valida finché non sia intervenuta una decadenza da una rateazione attivata dal 16 luglio 2022 in poi (in caso di omesso pagamento di almeno otto rate, anche non consecutive).
Limiti normativi introdotti dal Decreto Aiuti
Con l’articolo 15-bis del DL Aiuti (n. 50/2022), sono stati introdotti due regimi:
- Prima del 16 luglio 2022: la nuova rateazione è possibile solo se si regolarizzano preventivamente le rate scadute.
- Dopo il 16 luglio 2022: non è possibile richiedere una nuova rateazione per i medesimi carichi già decaduti.
Effetti della domanda di riammissione sulle rateazioni in essere
Secondo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (FAQ n. 7 – 11 marzo 2025), la presentazione dell’istanza sospende gli obblighi di pagamento fino al 31 luglio 2025.
Alla scadenza della prima (o unica) rata, le rateizzazioni in corso relative ai debiti ammessi alla riammissione saranno automaticamente revocate.