Approvata la Riforma IRPEF 2024

Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Il Consiglio dei ministri tenutosi il 28 dicembre 2023 ha dato il definitivo via libera ad un altro, fondamentale, decreto legislativo emanato in attuazione dei principi fissati dalla legge delega per la riforma fiscale, L.111/2023. Si tratta dell’atto di Governo nr. 88, “Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, la cui approvazione era prevista in prima battuta già una decina di giorni fa, salvo poi essere rinviata al fine di accogliere alcune osservazioni emerse dall’esame delle Commissioni parlamentari.

Come da indirizzo della citata legge delega per la riforma fiscale, la direzione auspicata è quella di addivenire, un domani, da una unica aliquota IRPEF. Il passaggio, semmai avverrà, sarà comunque graduale; infatti, al momento viene realizzato un primo passo, con l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito attuali, e la riduzione di due punti percentuali dell’aliquota applicata ai redditi tra 15.000 e 28.000 euro.

A valere dal 2024, l’IRPEF sarà pertanto calcolata sulla base di tre scaglioni:
a) fino a 28.000 euro di reddito, aliquota 23%;
b) oltre 28.000 e fino a 50.000 euro di reddito, aliquota 35%;
c) oltre 50.000 euro di reddito, aliquota 43%.

Ulteriormente, viene realizzato un altro obiettivo fissato nella legge delega, ovvero quello della parificazione della “no tax area” per dipendenti e pensionati. Quanto sopra tramite l’innalzamento a 1.955 euro (rispetto agli attuali 1.880 euro) della detrazione prevista dall’articolo 13 comma 1 lettera a) primo periodo del TUIR.
Si presti tuttavia attenzione al fatto che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si dovrà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove aliquote, e nemmeno l’innalzamento della detrazione per redditi di lavoro dipendente.

Anche le detrazioni per oneri e spese vengono ulteriormente riviste, al ribasso. Come noto, per quanto riguardala detrazione IRPEF 19% la norma già attualmente stabilisce (ma solo con riferimento a talune spese) una contrazione della detrazione a partire dai redditi superiori a 120mila euro, fino ad azzeramento al raggiungimento dei 240.000 euro di reddito.

Tale contrazione resta invariata, ma ad essa si aggiunge una nuova limitazione: la detrazione come sopra calcolata sarà ulteriormente ridotta di un ammontare fisso, pari a 260 euro, per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Anche in questo caso la “penalizzazione” non riguarda tutti gli oneri e le spese detraibili; infatti, la detrazione per spese sanitarie, al netto della consueta franchigia, resta invariata.

Altri interventi contenuti nel decreto sono finalizzati a non intaccare il trattamento integrativo riconosciuto ai lavoratori dipendenti, ed il gettito relativo alle addizionali per Regioni e Comuni. Infatti, la modifica delle aliquote IRPEF e della “no tax area” dei lavoratori dipendenti avrebbe potuto determinare un effetto a cascata, che viene mitigato, con riferimento alla prima problematica, rivedendo il meccanismo di calcolo del trattamento integrativo in modo tale che lo stesso venga mantenuto invariato in capo agli attuali beneficiari. Per quanto riguarda addizionali regionali e comunali, invece, viene concesso più tempo per l’adozione delle necessarie delibere, in modo tale che gli enti locali possano rimodulare la richiesta avanzata ai contribuenti facendo salvo il necessario gettito.

Particolarmente interessante, infine, è la misura di cui all’articolo 4 del decreto qui in esame, titolato “Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni”.

Si tratta dell’attuazione del principio di incentivo delle assunzioni contenuto nella legge delega, incentivo che viene riconosciuto viene ora materialmente riconosciuto ricorrendo allo strumento della maggiorazione ai fini fiscali del costo sostenuto (il minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico), a condizione che il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 risulti superiore al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo di imposta precedente. Viene comunque tutelato anche il lavoro a tempo parziale, con la previsione che nessuna maggiorazione spetti se il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero di dipendenti mediamente occupato nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.
In sintesi, imprese e professionisti che nel 2024 andranno ad incrementare la forza lavoro assunta a tempo indeterminato, potranno godere della maggiorazione ai fini fiscali del 20% del costo sostenuto. Tale maggiorazione potrà risultare ulteriormente incrementata laddove le nuove assunzioni si riferiscano a soggetti svantaggiati, secondo percentuali che saranno stabilite con successivo decreto.

Sandra Pennacini – Informati S.r.l.