- Home
- Studio MUDOL
- Arriva il DL Salva Superbonus. Niente proroga nè SAL straordinario selettivo
Arriva il DL Salva Superbonus. Niente proroga nè SAL straordinario selettivo
Viene stravolto il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Sarà un Decreto Legge ad hoc a tentare di sbrogliare la matassa Superbonus. Il tentativo, tuttavia, sembra destinato a fallire. Non ci sarà una proroga del periodo di vigenza, come accaduto fino ad oggi per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari/plurifamiliari, né l’introduzione di una misura finalizzata ad evitare la paralisi, come il Sal straordinario paventato nei giorni scorsi. Per ora solo una sanatoria a favore di coloro che non ultimeranno gli interventi, nonchè ulteriori contributi per i contribuenti con reddito medio basso.
Tutti attendono di conoscere i dettagli del Decreto “Salva Superbonus” approvato ieri in Consiglio dei ministri. Dalla lettura della prima bozza resa disponibile alle 20:30 di ieri sera le notizie non sono confortanti. Non viene confermata l’idea del Sal Straordinario per tutte le spese sostenute entro la fine dell’anno, sulla scia della proposta già avanzata dal Senatore Guido Quintino Liris (Fdl). Tale possibilità, ipotizzata per gli interventi maggiormente meritevoli e con Stato avanzamento lavori al 31 dicembre 2023 almeno pari al 30 per cento, è stata definitivamente bocciata.
Le principali disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia prevedono semplicemente la salvaguardia delle detrazioni per gli interventi Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, perle quali sia stata esercitata almeno un’opzione di sconto sul corrispettivo o sconto in fattura entro il 31 dicembre2023, in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.
Pertanto, al verificarsi di tale condizione, sarà possibile modificare o interrompere i lavori, senza alcuna conseguenza sulle cessioni già effettuate. Di contro, nei casi in cui non sia stata esercitata alcuna opzione entro il 31 dicembre 2023, per il mancato raggiungimento del stato di avanzamento lavori minimo del 30 per cento o in conseguenza della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, gli interventi dovranno essere completati. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso Decreto Legge n. 34 del 2020, nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
In maniera del tutto irrilevante, agli estremi della pura propaganda elettorale, il Decreto Legge in commento dispone ulteriori contributi a favore dei contribuenti meno abbienti con reddito di riferimento del nucleo familiare, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, in relazione agli interventi condominiali e assimilati che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo, da erogarsi a valere sulle risorse residue di cui all’articolo 9,comma 3, del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, verrà erogato secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Non è passata la soluzione proposta avanzata dai Commercialisti, in audizione al Senato sul disegno di Legge relativo Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, che avrebbe consentito, a partire dal 1° gennaio 2024, la rinuncia dell’impresa esecutrice dei lavori a percepire il 30 per cento di corrispettivo non più coperto dal Superbonus. Qui l’intento era quello di evitare, soprattutto in ambito condominiale, il circolo vizioso connesso ai principi di imputazione delle spese, secondo i quali le fatture oggetto di sconto parziale sul corrispettivo si intendono sostenuta solo nel momento in cui viene disposto il bonifico parlante a copertura della quota della fattura in accollo del contribuente.
In materia di eliminazione delle barriere architettoniche la detrazione viene limitata ai soli interventi inerenti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Pertanto niente più agevolazioni per gli interventi relativi agli infissi, tanto di moda nell’ultimo periodo, e per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. In ogni caso il rispetto dei requisiti tecnici per poter beneficiare dell’agevolazione, previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, dovrà risultare da un’apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Relativamente agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020 la deroga al blocco delle cessioni introdotta dall’articolo 2, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 11 del 2023, sarà ammessa per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. In deroga alla deroga, tale limitazione non si applicherà alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa, e da persone fisiche, per gli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, senza considerare i redditi dei soggetti in condizioni di disabilità accertata.
Le modifiche apportate all’articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020 e quelle relative al blocco dellecessioni di cui all’articolo 2 del Decreto Legge n. 11 del 2023, appena commentate, non troverannoapplicazione in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di futura entrata in vigore deldecreto in commento, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ovvero, per gli interventi per i quali non èprevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non sianoancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizioggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Paolo Iaccarino – Informati S.r.l.