Milleproroghe: esteso al 2024 il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni verso le persone fisiche

Il decreto milleproroghe contiene l’estensione fino al 31 dicembre 2024 del divieto di emissione delle fatture informato elettronico relative alle prestazioni sanitarie verso i privati consumatori finali. La misura era estremamente attesa dagli operatori e fino ad oggi non era stata indicata all’interno della Legge di Bilancio del 2024.

Il decreto milleproroghe contiene l’estensione fino al 31 dicembre 2024 del divieto di emissione delle fatture informato elettronico relative alle prestazioni sanitarie verso i privati consumatori finali. La misura era estremamente attesa dagli operatori e fino ad oggi non era stata indicata all’interno della Legge di Bilancio del 2024.

Per tutto il 2024, quindi, sarà obbligatoria l’emissione della fattura in formato analogico nei confronti delle persone fisiche.

Il divieto, però, come ricordato, non vale per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti diversi. Le prestazioni sanitarie il cui committente è un soggetto diverso da una persona fisica (B2B) sono, invece, documentate da fattura elettronica via SdI, indipendentemente dal fatto che siano rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 307/2019). In tal caso, tuttavia, nel rispetto della tutela dei dati personali, le parti sono tenute ad “adottare tutti gli accorgimenti necessari” al fine di non riportare, all’interno della fattura, informazioni che non siano richieste dalla legislazione e che possano essere idonee a “violare le varie disposizioni in essere”. In particolare, al fine del rispetto della privacy, nel documento via SdI non devono essere inseriti i nominativi dei pazienti nei confronti dei quali la prestazione sanitaria è stata resa (FAQ 19 luglio 2019 n. 73 e risposta a interpello n. 307/2019).

Tale circostanza può ad esempio verificarsi per le fatture emesse da un professionista esercente un’attività sanitaria nei confronti di una clinica per le visite ai pazienti ricoverati presso la struttura sanitaria.

Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti nei cui confronti si applica il divieto di emissione della fattura informato elettronico deve farsi riferimento non solo ai soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS, ma più in generale a tutti coloro che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. Ne consegue che il divieto di fatturazione elettronica è applicabile anche alle prestazioni di diagnosi, quelle di cura e quelle di riabilitazione, “le quali prevedono una prevalente prestazione di fare” e “sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto” (Ris. Agenzia delle Entrate n. 184/2003).

Il divieto in commento prescinde dai criteri di determinazione del reddito da parte del soggetto che rende le predette prestazioni. Pertanto, la norma riguarda anche i contribuenti che applicano il regime forfettario e che, dal 1° gennaio 2024, sarebbero stati obbligati, in linea teorica, all’emissione delle fatture in formato elettronico. Non possono emettere fattura elettronica, con riferimento alle medesime prestazioni, neppure gli enti associativi che applicano il regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991.

Il legislatore, però, ancora una volta non ha chiarito quali siano le sanzioni irrogabili nei confronti degli esercenti le attività sanitarie qualora, a causa di un errore, emettano la fattura in formato digitale anziché in formato analogico. Risultano in tal caso violate le disposizioni in materia di privacy, ma nessuna disposizione sanziona espressamente la violazione del divieto.

Riguardo alla documentazione delle prestazioni sanitarie, un’ulteriore novità è stata introdotta con la conversione del decreto “Anticipi”. L’art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023 (conv. L. 191/2023) ha eliminato l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria che avrebbe dovuto riguardare i commercianti al minuto che sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie a detto Sistema (ades. farmacie parafarmacie, ottici). La decorrenza di tale obbligo, previsto dall’art. 2, comma 6-quater del D.lgs. 127/2015 e più volte differito, avrebbe dovuto essere il 1° gennaio 2024.

Nicola Forte – Informati S.r.l.