Assolvimento dell’imposta di bollo

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  • L’Agenzia delle Entrate, tramite la Risposta n. 129 del 05 giugno 2024, fornisce un chiarimento, estremamente pratico, circa la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo da apporre su quietanze di pagamento rilasciate a seguito dell’emissione di fatture soggette all’imposta di bollo. Il quesito viene posto da un Ente che emette fatture in regime di esenzione IVA nei confronti di enti pubblici connatura di Amministrazioni dello Stato, obbligata al pagamento dell’imposta di bollo ex art. 8 del D.p.r. 633/72, il quale prevede l’obbligatorietà dell’assolvimento dell’imposta di bollo “a carico dell’altra parte, nonostante qualunque rapporto contrario” nei rapporti con lo Stato. In tal senso, l’Ente ritiene che a tale fattispecie possa applicarsi la nota 2 dell’art. 13 c. 1 della Tariffa allegato Adel D.p.r. 633/72, il quale prevede “una specifica esenzione rispetto alle quietanze a saldo di fatture già assoggettate ad imposta di bollo”. In altre parole, l’istante sostiene che nel caso di emissione di fatture nei confronti degli enti pubblici di cui sopra sarà dovuta l’imposta di bollo sulla fattura, ma non sarà necessario applicare la stessa anche sulla relativa quietanza di pagamento. Preliminarmente l’Agenzia ricorda che l’imposta di bollo, secondo l’art. 1 del D.p.r. 633/72, si applica a “gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa”, nella misura di 2 euro salvo i casi in cui:
    • l’importo non ecceda la somma di euro 77,47;
    • per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.

    Con specifico riferimento alla lett. b), come anche già chiarito dalla Risposta 21/2020, non è dovuta l’imposta di bollo per le quietanze relative a fatture, ma esclusivamente nel caso in cui esse siano fisicamente apposte su fatture esenti Iva ovvero già assoggettate all’imposta di bollo. L’Agenzia ritiene che nel caso di specie la quietanza sia da considerarsi come un documento “distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo”, da assoggettare a imposta di bollo secondo la regola generale in quanto ricompreso tra quelli indicati dall’art. 13 della Tariffa. In particolare, viene specificato che “l’imposta di bollo, dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell’art. 3 del D.p.r.642/1972”. Riguardo all’assolvimento dell’imposta, l’Agenzia richiama la Risposta n. 351/2020, con la quale veniva stabilito che l’imposta di bollo si assolve tramite contrassegno cartaceo ovvero in modalità virtuale, la quale è regolata dall’art. 15 del D.p.r. 642/1972. Infine, è utile ricordare che l’imposta di bollo virtuale è dovuta:

    entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo per quanto riguarda il primo, terzo e quarto mentre entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo per quanto riguarda il secondo trimestre;

    nella scadenza relativa al secondo o terzo trimestre nelle ipotesi in cui l’importo dell’imposta non superi i5.000 euro, rispettivamente, nel primo e, complessivamente, nel secondo trimestre.

Marco Luciani – Riproduzione Riservata