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Assunzioni 2024 a tempo indeterminato più convenienti con la riforma fiscale
L’articolo 4 del decreto legislativo di riforma dell’IRPEF introduce un incentivo alle assunzioni, sotto forma di maggiorazione del costo ammesso in deduzione.
Il Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023 ha dato il definitivo via libera al decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 recante “attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, pubblicato poi sulla GU Serie Generale n. 303 del 30.12.2023. Tra le misure più interessanti, l’incentivo concesso ad imprese e professionisti che nel 2024 effettueranno nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Possono beneficiare della misura:
- i titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professioni, che hanno esercitato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni;
- sono esclusi le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria alla luce del D. Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi). Si tratta, ad esempio, delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, del concordato preventivo, del concordato minore o degli accordi opiani di ristrutturazione soggetti ad omologazione da cui discenda l’estinzione dell’impresa.
A favore di tali soggetti viene concessa una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, pari al 20%. Il costo oggetto di maggiorazione ai fini fiscali è quello relativo alle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Le condizioni per fruire del beneficio, che devono essere entrambe rispettate, sono:
- che si verifichi, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, un incremento occupazionale. Tale incremento si considera verificato a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- che alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
La maggiorazione del costo riconosciuto ai fini fiscali, nella misura del 20%, è applicabile al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato come segue:
il minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico (ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9),del Codice civile) dell’anno oggetto di agevolazione, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31dicembre 2023. Per i soggetti che non predispongono il bilancio in formato UE, occorre guardare alle voci
inerenti al costo del personale, imputati in base alle regole ordinariamente applicabili in ragione del regime contabile adottato dal contribuente.
La maggiorazione del costo riconosciuto ai fini fiscali può essere ancora superiore, laddove ad essere oggetto di assunzione siano lavoratori meritevoli di particolare tutela. Tali lavoratori sono quelli individuati nell’allegato 1 al decreto:
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilità ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento(UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4maggio 2023, n. 48;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell’articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione di cui all’articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Laddove ad essere oggetto di assunzione sia un lavoratore svantaggiato, come sopra definito, il costo rilevante ai fini del calcolo della maggiorazione dovrà essere moltiplicato per coefficienti di maggiorazione che saranno stabiliti con successivo decreto MEF, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La determinazione di tali coefficienti dovrà essere effettuata, come da disposizione del decreto legislativo qui in esame, in modo tale da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per tali lavoratori.
Per concludere, si evidenzia che, così come previsto per altre misure assunte con il decreto legislativo qui in esame, dell’agevolazione non si dovrà tenere conto nella determinazione dell’acconto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ovvero l’imposta sulla quale parametrare gli acconti dovuti dovrà essere rideterminata senza considerare la maggiorazione di costo riconosciuta in presenza di incremento occupazionale.
Sandra Pennacini – Informati S.r.l.