Concordato preventivo biennale, risolto il rebus degli acconti: chiarimenti utili per nuovi e vecchi aderenti

Articolo a cura di Studio Mudol

Le nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate chiariscono il calcolo degli acconti per il 2026: maggiorazione solo al primo ingresso nel CPB, mentre resta il ricalcolo legato alla stretta sulla rateazione delle plusvalenze

Autore: Paolo Iaccarino

Con l’ultimo aggiornamento del 3 giugno 2026 l’Amministrazione finanziaria inserisce due nuove FAQ nella pagina web dedicata al “Concordato preventivo biennale – Contribuenti ISA 2026”. Sono stati dissolti i dubbi relativi alle modalità di calcolo degli acconti, sia per i nuovi aderenti che per coloro che decidono di rinnovare la precedente proposta senza soluzione di continuità, e date precise indicazioni rispetto ai riflessi, sempre sulla determinazione degli acconti, delle novità introdotte dall’ultima manovra finanziaria ai fini della rateazione delle plusvalenze di cui all’articolo 86 del TUIR.

Salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 13 del 2024, per i contribuente che hanno aderito al concordato la determinazione degli acconti segue, in primo luogo, le regole generali. Optando per il metodo storico il contribuente calcola gli acconti in misura corrispondente al 100 per cento dell’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente, anche se la relativa imposta è stata determinata secondo le disposizioni del Concordato preventivo biennale. In tal caso, tuttavia, non deve essere considerata la parte di reddito, comunque rilevante ai fini del concordato, che è stata assoggetta al regime di imposizione sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto legislativo n. 13 del 2024. Il riferimento, pertanto, è all’imposta ordinaria dell’anno precedente, diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute spettanti, così come risultanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.

Sul punto, con la FAQ n. 2 del 3 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria ha completato il quadro specificando che, in caso di opzione per il metodo storico, la maggiorazione prevista dall’articolo 20, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 13 del 2024, in relazione alla quale la seconda rata dell’acconto del primo anno di applicazione del concordato è maggiorata in misura pari al 10% della differenza positiva fra il reddito concordato e il reddito di riferimento del periodo d’imposta precedente il biennio di efficacia dell’adesione, trova applicazione esclusivamente per il primo anno (in assoluto) di applicazione del concordato.

Orbene, i contribuenti che, dopo aver aderito per il biennio 2024-2025, si apprestano a rinnovare la proposta per il successivo biennio 2026-2027, dovranno determinare gli acconti per il periodo d’imposta 2026 sulla base dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta 2025, senza apportare la maggiorazione prevista dal predetto articolo 20. Tale soluzione, tuttavia, trova applicazione nel solo caso in cui il concordato continui senza soluzione di continuità. Secondo le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, infatti, la maggiorazione tornerà applicabile per coloro che, avendo aderito al CPB per il biennio 2024-2025, saltino un anno (2026), per aderire nuovamente al concordato per il biennio 2027- 2028. Per costoro l’acconto storico del periodo d’imposta 2027 dovrà essere maggiorato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 13 del 2024.

In tema di acconti, per il resto, nulla cambia. Per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato, in deroga alle disposizioni dell’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2021, l’acconto si versa in due rata di pari importo. Tale diversa ripartizione trova applicazione per tutti i soggetti che svolgano un’attività per la quale siano stati approvati gli ISA, indipendentemente dalla sua effettiva applicazione (cause di esclusione) ovvero dal regime contabile applicato (contribuenti forfettari), nonché per tutti i coloro che dichiarano redditi di società, associazioni o imprese, aventi le caratteristiche appena elencate, per le quali trova applicazione il meccanismo della trasparenza fiscale.

Trovando applicazione le disposizioni ordinarie, in costanza di concordato la determinazione degli acconti risente anche di eventuali deroghe, di generale applicazione, di volta in volta introdotte dal Legislatore. In questo senso, come chiarito nella FAQ n. 1 del 3 giugno 2026, trovano piena applicazione le disposizioni dell’articolo 1, comma 43, della legge n. 199 del 2025 (“nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42”), che anticipano ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2026 le novità, in vigore dal medesimo periodo d’imposta, consistenti nell’eliminazione della possibilità di rateizzare le plusvalenze diverse da quelle realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda (“le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate”).

I contribuenti che hanno aderito al concordato, al pari di tutti gli altri, dovranno ricalcolare la base rilevante ai fini della determinazione degli acconti del periodo d’imposta 2026. Come chiaramente indicato nella esemplificazione a corredo della FAQ l’imposta rilevante ai fini della determinazione dell’acconto su base storica sarà quella che sarebbe scaturita nel caso di immediata applicazione delle novità. In particolare ove il contribuente nel corso del periodo d’imposta 2025 abbia avuto un reddito concordato di 1.000 e realizzato una plusvalenza di 500, per la quale ha optato per la rateazione in cinque quote annuali di pari importo, dichiarando quindi un reddito d’impresa di 1.100, il medesimo contribuente dovrà determinare gli acconti per il periodo d’imposta 2026 su un reddito ipotetico di 1.500 euro, ovvero quello che considera integralmente la plusvalenza realizzata.

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