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730/2026 del contribuente deceduto: regole e adempimenti per gli eredi
Articolo a cura di Studio Mudol
Dalla data del decesso dipendono il modello dichiarativo utilizzabile, gli adempimenti a carico degli eredi e le modalità di richiesta dei rimborsi
Autore: Lucia Giampà
Anche per la campagna dichiarativa 2026 resta centrale, nella gestione delle posizioni dei contribuenti deceduti, la verifica della data del decesso, da cui dipende la possibilità per gli eredi di presentare il modello 730 in luogo del modello Redditi PF 2026.
Il modello 730 può essere presentato per conto del contribuente deceduto se il decesso si è verificato dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026; se, invece, il decesso avviene dopo il 30 settembre 2026, la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025 deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi PF 2026.
Presentazione del modello 730 da parte degli eredi
Sotto il profilo operativo, il criterio è lineare: in presenza di un decesso che interviene entro il 30 settembre 2026, l’erede può utilizzare il modello 730/2026. Se, invece, il decesso è successivo a tale data, il modello 730 non è più ammesso e la posizione deve essere definita mediante il modello Redditi PF 2026.
Inoltre, se la persona deceduta aveva presentato il modello 730/2025 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.
Si ritiene opportuno precisare che il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due moduli del frontespizio riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente deceduto e quello del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri ovvero il codice fiscale dell’erede.
Nel primo modulo del frontespizio:
barrare la casella “Dichiarante”; barrare la casella ‘Deceduto’ nel caso, appunto, di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede del contribuente deceduto. In questo caso occorre compilare con la lettera “A” anche la casella “730 senza sostituto” presente nel frontespizio del modello 730;
riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
Nel secondo modulo del frontespizio del 730 è necessario:
barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore e erede”. Per l’erede è necessario compilare anche la casella “Data carica erede”;
compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso il rigo “Telefono e posta elettronica”, riportando i dati dell’erede.
Si ricorda che in questo caso non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del
quale viene presentata. In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.
Versamento delle imposte da parte degli eredi
La tempistica dei versamenti delle imposte sui redditi che gli eredi devono effettuare per conto del de cuius tramite F24 è disciplinata dall’articolo 65 del DPR n. 600/1973. In base a tale disciplina, per le persone decedute nel 2025 o entro il 28 febbraio 2026, gli eredi effettuano i versamenti nei termini ordinari; per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi.
Ciò significa che, per i soggetti deceduti dopo il 28 febbraio 2026, i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi scadono il 31 dicembre 2026, senza alcuna maggiorazione. Lo stesso criterio si applica anche ai versamenti collegati alle imposte sostitutive e alle addizionali risultanti dalla dichiarazione del de cuius.
Con riferimento all’IVA relativa al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, gli eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2026 devono effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2026, secondo quanto richiamato nelle istruzioni del modello Redditi PF.
Rimborsi intestati a un contribuente deceduto
Per quanto riguarda i rimborsi intestati a una persona deceduta, questi possono essere chiesti tramite la dichiarazione dei redditi, cioè con modello 730 oppure con modello Redditi PF, se utilizzabili nel caso concreto, oppure attraverso la procedura specifica prevista dall’Agenzia delle Entrate per i rimborsi intestati a un contribuente deceduto.
Per richiedere il pagamento del rimborso, se l’eredità è devoluta per legge ed è già stata presentata la dichiarazione di successione, non occorre alcuna istanza: il rimborso viene erogato con procedure automatizzate direttamente ai beneficiari indicati nella dichiarazione di successione, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Negli altri casi, ossia in presenza di successione testamentaria oppure quando la dichiarazione di successione non è stata presentata, gli eredi possono trasmettere all’ufficio territoriale competente la dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, l’istanza di voltura dei rimborsi e la delega per l’incasso.
Tale documentazione può essere presentata anche tramite il servizio telematico “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionando la categoria “Richiesta rimborso”. Inoltre, i chiamati all’eredità che non abbiano effettuato espressa accettazione e non intendano ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto possono comunicarlo all’Amministrazione finanziaria con modalità telematica.
Esempio:
La signora Lucia Rossi (codice fiscale RSSLCU96D52G811O) presenta il modello 730/2026 per conto del padre, deceduto il 15 marzo 2026, Rossi Mario (codice fiscale RSSMRA68A30M212F). Il decesso è avvenuto entro il 30 settembre 2026, quindi l’erede può presentare il modello 730/2026 per conto del contribuente deceduto.
1° Modello 730 – ROSSI MARIO (deceduto)
2° Modello 730 – ROSSI LUCIA (erede)
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