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Credito Iva bloccato per pignoramento: sì agli interessi
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La Cgt di Roma con la sentenza n. 9844/21/2023 (presidente Nicastro, relatore Papa) ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che l’agenzia delle Entrate non poteva sospendere il pagamento degli interessi sul credito Iva soggetto a vincolo per effetto del pignoramento presso terzi, visto che la speciale normativa fiscale non prevede la sospensione degli interessi sui rimborsi Iva per inesigibilità del credito sottoposto a
pignoramento.
L’ufficio fiscale aveva negato il rimborso sugli interessi non liquidati sui crediti Iva richiesti a rimborso, osservando che, non potendo l’amministrazione finanziaria procedere alla restituzione dell’Iva a seguito del vincolo di indisponibilità conseguente al pignoramento di tali somme, non era tenuta a corrispondere i relativi interessi. La commissione, però, sul punto ha osservato che in materia di Iva trova applicazione la speciale disciplina dettata dall’articolo 38-bis del Dpr 633/72 che prevede, quale unica ipotesi di sospensione del pagamento degli interessi sui rimborsi dell’imposta, solo «il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna quando superi i quindici giorni», essendo in tal caso il “ritardo” nella erogazione del rimborso dipendente da inerzia del contribuente.
Per il collegio gli interessi sui rimborsi Iva hanno la funzione di compensare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente, che non ha goduto della somma di denaro versata al Fisco e che deve essergli restituita. La pronuncia si segnala per essere rispettosa dei principi più volte sottolineati dalla giurisprudenza europea in materia. Le decisioni della Corte Ue prendono le mosse dall’articolo 183 della direttiva Iva che impone agli Stati membri di rimborsare le eccedenze d’imposta o permetterne il riporto nella liquidazione d’imposta successiva in termini ragionevoli e nel rispetto dei principi di neutralità e proporzionalità. Come ribadito con la sentenza del 12 maggio 2021 (C- 844/19), il diritto europeo non stabilisce modalità specifiche per l’esecuzione del rimborso, ma fissa una serie di principi rigorosi cui gli Stati membri devono attenersi.
Sebbene l’articolo 183 non indichi delle procedure o modalità specifiche, le discipline nazionali devono comunque prevedere che «il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole» con la conseguenza che il rimborso eseguito oltre il termine ragionevole, per il principio della neutralità del sistema fiscale dell’Iva, richiede che «le perdite finanziarie così generate siano compensate dal pagamento d’interessi di mora», precisando che «un regime di calcolo degli interessi dovuti dall’Erario che non assuma come dies a quo il giorno in cui l’eccedenza dell’Iva avrebbe dovuto essere normalmente rimborsata ai sensi della direttiva Iva, in linea di principio risulta contrario alle esigenze dettate dall’articolo 183 della direttiva medesima».
Tra l’altro i principi di equivalenza ed effettività impongono di remunerare il ritardo con l’applicazione degli interessi a decorrere dal giorno in cui si sarebbe dovuto ordinariamente disporre il rimborso (Corte Ue del 13 ottobre 2022, C-397/21).
Alessia Urbani Neri – Il Sole 24 Ore