Iscrizione di ipoteca nulla in assenza del preavviso: violato il contraddittorio

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L’iscrizione di ipoteca deve essere preceduta dal relativo preavviso, onde costituire un valido contraddittorio endoprocedimentale, consentendo al contribuente di formulare osservazioni ovvero provvedere al pagamento delle somme dovute. Lo hanno ribadito i giudici della Cgt Puglia con la sentenza n. 2293/9/2023 (presidente Forleo, relatore Ripa).

Il caso traeva origine dalla impugnazione di una iscrizione ipotecaria notificata al contribuente dall’agente della riscossione. In particolare, il ricorrente eccepiva di avere ricevuto una precedente identica comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria che aveva provveduto ad impugnare. Inoltre, il contribuente lamentava che tale iscrizione fosse illegittima in quanto non era stata preceduta dal relativo preavviso di iscrizione.

I giudici della Ctp accoglievano il ricorso, ritenendo, tra l’altro, illegittima la duplicazione dell’atto impugnato senza la revoca di quello precedentemente notificato. La sentenza veniva però appellata dall’agenzia delle Entrate Riscossione che contestava, in particolare, che la notifica della identica iscrizione ipotecaria avesse comportato l’accensione di una nuova ipoteca sullo stesso immobile. Il contribuente presentava appello incidentale.

I giudici pugliesi hanno accolto l’appello incidentale presentato dal contribuente, annullando l’iscrizione ipotecaria. In particolare, i giudici hanno ritenuto che dovesse essere in primis esaminata l’eccezione relativa alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 77, comma 2-bis, del Dpr n. 602/1973 in base al quale l’agente della riscossione deve notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso secondo il quale, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca.

I giudici hanno rilevato che, a fronte della denunciata mancanza del preavviso di ipoteca, l’agente della riscossione aveva opposto nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo che la comunicazione preventiva era stata invece regolarmente notificata prima dell’accensione di ipoteca, facendo un rinvio generico alla documentazione allegata al medesimo atto. Tuttavia, i giudici hanno evidenziato che né nella documentazione prodotta in primo grado né in quella allegata al ricorso in appello, era stato rinvenuto alcun atto con i requisiti previsti dal comma 2-bis dell’articolo 77 citato.

Secondo i giudici, il mancato assolvimento dell’onere di notificare il preavviso d’ipoteca, o la sua mancata prova, deve essere sanzionato con la nullità dell’iscrizione ipotecaria, conformemente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione.

In particolare, i giudici di legittimità ravvisano in tale inadempienza la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e l’inibizione del reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa della parte (fra le altre, la sentenza 5577/2019).

Davide Settembre – Il Sole 24 Ore