Dal 2024 ZES unica: ok definitivo al decreto Sud

L’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 124/2023 a far data dal 1° gennaio 2024

Lo scorso 9 novembre il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, nel testo identico a quello trasmesso dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 124/2023, sulle disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese (cd. decreto Sud).

L’articolo 9, comma 2, del decreto in parola, a far data dal 1° gennaio 2024 istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

In applicazione dell’articolo 16, a partire dalla citata data, alle imprese che effettuano acquisizioni di beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive ubicate nei prefati territori, viene concesso un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027.

Va evidenziato che, rispetto alla precedente misura del credito di imposta prevista sino al 31 dicembre 2023, la misura dell’agevolazione è aumentata.

La nuova edizione della Carta prevede i seguenti massimali per le grandi imprese:

  • 15%, per le aree dell’Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
  • 30%, per le regioni di Molise, Basilicata e Sardegna;
  • 40%, per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.

I massimali previsti per le grandi imprese sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole.

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dalle regole comunitarie, relativi all’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché’ all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Come la precedente edizione dell’agevolazione in parola, ne sono escluse le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché’ nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, ed a quelle che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento, ovvero in difficoltà secondo i parametri UE.

Ciascun progetto di investimento subisce il limite massimo di 100 milioni di euro e quello minimo di 200.000 euro.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziari il ricalcolo si effettua anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

L’agevolazione in parola è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle relative norme comunitarie. Per il riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone agevolate, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza di tale obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità previste per il ricalcolo.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative a periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo; inoltre, non subisce il limite di250.000 previsto dall’articolo 1, comma 53, della L. 244/2007.

Giovanni Riccio – Informati Srl