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Decreto PNRR e “piano 5.0”: misura e modalità di utilizzo delcredito d’imposta
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La possibilità di fruire del credito d’imposta 5.0, anche se più complicato rispetto al bonus investimenti 4.0,rappresenta una straordinaria opportunità per le imprese. Si dovrà però prestare particolare attenzione alle modalità di utilizzo dei crediti di imposta.
Risulta più complessa anche la fase preliminare dell’agevolazione collegata alla riduzione dei consumi energetici. La misura dei predetti consumi incide sull’ammontare del credito d’imposta. Il legislatore ha inteso premiare i maggiori consumi energetici.
Il periodo di riferimento è costituito dagli anni 2024 e 2025. All’interno del predetto arco temporale dovranno essere effettuati gli investimenti agevolati. Il risparmio energetico non dovrà essere inferiore al 3 per cento e, in alcuni casi al 5 per cento. Trattandosi di condizioni essenziali al fine di fruire del bonus, la sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere certificata da un soggetto terzo indipendente. Il legislatore non ha invece consentito la possibilità di attestare la sussistenza delle predette condizioni mediante autocertificazione, quindi per il tramite di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il bonus investimenti 5.0 non può essere cumulato con il bonus investimenti per i beni strumentali 4.0. È invece cumulabile con gli altri aiuti di Stato. Sul punto è comunque opportuno attendere la versione definitiva del decreto.
Il legislatore ha previsto due diversi livelli del credito di imposta in esame. Il primo livello riguarda il superamento della soglia minima di risparmio energetico. In particolare, il credito d’imposta è pari al:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti superiore a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50milioni di euro per anno e per impresa beneficiaria.
Sono poi previste alcune maggiorazioni, quindi il credito d’imposta risulta “rinforzato”, se l’investimento consente di conseguire un maggior risparmio energetico. In particolare, il credito d’imposta è pari al:
- 40%, 20 e 10%, corrispondenti agli stessi scaglioni precedentemente indicati, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o al 10% per i processi direttamente interessati;
- 45%, 25% e 15%, corrispondenti agli stessi scaglioni precedentemente indicati, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o al 15% per i processi direttamente interessati.
L’utilizzo del credito è complicato, ed è necessario prestare particolare attenzione ai vincoli posti dal legislatore. Il credito d’imposta viene autoliquidato dall’impresa per essere utilizzato in compensazione con modello F24.
Preliminarmente, cioè prima degli investimenti, sarà necessario effettuare una comunicazione al GSE. Successivamente, per sbloccare l’utilizzo del credito, sarà necessario effettuare un’ulteriore comunicazione
avente ad oggetto il completamento degli investimenti. Sarà necessario acquisire le certificazioni di un valutatore terzo indipendente attestante la riduzione dei consumi e il raggiungimento di una serie di requisiti tecnici. Inoltre, dovrà essere acquisita una certificazione di un revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento della spesa ammissibile e la corrispondenza della documentazione contabile. La fattura dovrà indicare espressamente la normativa che prevede e disciplina il credito d’imposta.
Il credito 5.0 è fruibile in compensazione entro il 31 dicembre 2025, quindi può essere utilizzato più velocemente rispetto al credito d’imposta 4.0 che doveva essere necessariamente utilizzato in tre quote annuali di pari importo. Inoltre, il credito d’imposta 5.0 non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 è riportabile e fruibile in cinque rate annuali di pari importo.
Nicola Forte -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata