Delega fiscale: approvato il nuovo calendario degli adempimenti fiscali

This is a custom heading element.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definito del decreto legislativo che riscrive integralmente il calendario fiscale. Sono state apportate poche modifiche rispetto al testo originario dopo i pareri non vincolanti delle competenti commissioni parlamentari.

Il legislatore delegato ha così inteso mettere ordine tra il ginepraio delle scadenze fiscali, anche se l’obiettivo non può considerarsi completamente raggiunto. Alcune modifiche normative sono sicuramente positive; altre hanno una portata ridotta ed altre renderanno più difficile negli studi professionali la gestione degli adempimenti.

Una delle modifiche destinata a determinare il maggiore impatto, in termini positivi, sull’operatività degli studi professionali riguarda la sospensione delle richieste di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in concomitanza di periodi tradizionalmente festivi. Nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio, salvi i casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati, di controlli formali delle dichiarazioni, di comunicazione degli esiti dei redditi assoggettati a tassazione separata e lettere di compliance. La sospensione delle medesime attività interesserà anche il periodo compreso tra il 1° e il 31 dicembre. A tal proposito i professionisti lamentavano da tempo la ricezione di una serie di atti in coincidenza con i predetti periodi. È stata di fatto recepita l’istanza secondo cui tali atti possono essere inviati durante altri periodi dell’anno senza che ne risulti pregiudicata l’attività dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta probabilmente di una previsione che più delle altre semplifica l’operatività degli studi professionali.

Entro il 30 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori i software per la compilazione e per l’applicazione degli ISA. Simmetricamente risulta anticipata al 30 settembre 2024 la scadenza prevista per l’invio delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione Irap. Per le società tale invio dovrà essere effettuato entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

L’anticipo riguardante la messa a disposizione dell’applicativo degli ISA non sembra sufficiente a scongiurare il rischio di sovraccarichi di lavoro per gli studi professionali. Il termine del 30 novembre 2023, previsto per l’invio dei modelli relativi all’ultimo anno 2022, ha consentito agli studi professionali di avere a disposizione circa tre mesi, da settembre a novembre, da impiegare per effettuare i controlli dei quadri dichiarativi che non hanno un effetto diretto sulla determinazione sull’imponibile fiscale.

Il sistema fiscale è ancora oggi molto complicato e in molti casi le dichiarazioni fiscali si compongono anche di40/50 quadri intermedi. Rispetto alle disposizioni in vigore più di 30 anni fa, l’introduzione degli ISA, delle disposizioni in materia di società di comodo, la gestione dei crediti di imposta, ha appesantito notevolmente la gestione delle dichiarazioni fiscali.

Ora, invece, per effetto della novella la trasmissione telematica dei modelli dovrà essere effettuata, come detto, il 30 settembre prossimo. Il mese di settembre rischia di non essere sufficiente per effettuare le operazioni di controllo sui quadri intermedi contenuti nel modello di dichiarazione. È estremamente probabile che le predette operazioni di controllo debbano essere eseguite durante i mesi di luglio ed agosto con il conseguente appesantimento dell’operatività degli studi professionali.
A regime l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori i software per la compilazione degli ISA ancor più in anticipo, cioè entro il 15 marzo di ogni anno. Tuttavia, anche questa anticipazione non sembra essere in grado di risolvere il problema degli eccessivi carici di lavoro degli studi professionali.
Entro il 30 aprile 2024 il decreto prevede anche che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti i dati relativi alla dichiarazione precompilata anche per i contribuenti titolari di partita Iva. Ciò a titolo sperimentale. In tale ipotesi il vantaggio principale riguarderà i contribuenti che accetteranno gli oneri deducibili e detraibili già caricati. L’accettazione dei predetti dati consentirà di evitare i controlli formali. Tuttavia, questo vantaggio di fatto non ci sarà per i contribuenti che applicano il regime forfettario senza essere in possesso di altri redditi.

Nicola Forte – Informati S.r.l.