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Detrazione spese università non statali 2024: confermati i limitimassimi detraibili
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Sulla GU n. 19 del 24 gennaio 2025 è stato pubblicato il decreto MIUR 20 dicembre 2024 che individua gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2024. Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 15, comma 1, lett. e), TUIR stabilisce una detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/odi specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. Tuttavia, la detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Invece, per le università non statali l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR. Detrazione università non statali – I limiti di spesa massima su cui calcolare la detrazione, stabiliti dal decreto MIUR, per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale presente il corso di studio:
- area medica: Nord € 3.900, Centro € 3.100, Sud e isole € 2.900;
- area sanitaria: Nord € 3.900, Centro € 2.900, Sud e isole € 2.700;
- area scientifico-tecnologica: Nord € 3.700, Centro € 2.900, Sud e isole € 2.600;
- area umanistico-sociale: Nord € 3.200, Centro € 2.800, Sud e isole € 2.500.
Tali importi, che risultano immutati rispetto all’anno precedente, sono individuati tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali aventi sede nella medesima zona geografica. Le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni sono riportate nell’allegato 1 al decreto. Nei limiti di spesa individuati è compresa anche la spesa sostenuta per il test di ammissione. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate in diverse Circolari, in caso di sostenimento di più prove di ammissione presso Università non statali situate in aree geografiche diverse e appartenenti a diverse aree tematiche occorre verificare se lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà/corso per cui ha sostenuto il test. In particolare:
in caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si è iscritto;
se lo studente non iscrive ad alcun corso, ai fini della detraibilità va fatto riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi/facoltà per le quali ha svolto il test.
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea, ovvero corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello, l’importo massimo che dà diritto alla detrazione è il seguente:
- Nord € 3.900;
- Centro € 3.100;
- Sud e isole € 2.900.
A tutti gli importi va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge n. 549/1995 e successive modificazioni. I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel decreto ministeriale.
Serena Pastore – Informati srl– Riproduzione Riservata