Regime sanzionatorio per il cliente in caso di mancata fatturazione del fornitore

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L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dei chiarimenti resi in occasione di Telefisco 2025, ha preso inconsiderazione l’ambito applicativo dell’art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997, nel testo riformulato dall’art. 2del DLgs. n. 87/2024. Per le violazioni commesse fino al 30 agosto 2024, fermo restando l’obbligo del cedente/prestatore di emettere fattura, al quale è condizionata l’attuazione del rapporto privatistico avente ad oggetto l’esercizio della rivalsa dell’imposta, il cessionario/committente che, nell’esercizio d’impresa, arte o professione, abbia acquistato beni/servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di fattura irregolare, è punito con la sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. La sanzione non si applica se il cessionario/committente regolarizza l’operazione trasmettendo al Sistema di Interscambio il Tipo Documento “TD20”, che, con l’obbligo di fatturazione elettronica, sostituisce l’autofattura da emettere entro tempistiche differenziate a seconda che la regolarizzazione riguardi l’omessa o l’irregolare fatturazione. Dal 1° settembre 2024, l’obbligo di regolarizzazione richiesto al cessionario/committente che, nell’esercizio d’impresa o di arte o professione, acquista beni/servizi senza emissione della fattura o con fattura irregolare, ha subito alcune modifiche sostanziali. La nuova norma prevede che il cessionario/committente sia punito con la sanzione amministrativa pari al 70%dell’imposta, con un minimo di 250 euro, se non provvede a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata il 31 gennaio 2025, ha introdotto, a partire dal 1° aprile 2025, il nuovo Tipo Documento “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione. Prima di tale data, andrebbe chiarito come debba essere effettuata la comunicazione, in particolare continuando ancora a utilizzare il Tipo Documento “TD20” oppure via PEC all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente/prestatore. Rispetto alla disciplina previgente, il cessionario/committente non è più obbligato a regolarizzare l’operazione versando l’imposta o la maggiore imposta, ma deve segnalare la violazione all’Agenzia delle Entrate entro il predetto termine di 90 giorni. È, inoltre, espressamente escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite a titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’IVA derivati da requisiti soggettivi dello stesso emittente non direttamente verificabili con la dovuta diligenza. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di Telefisco 2025 è relativo alle violazioni “a cavallo del 1°settembre 2024”. In particolare, con riferimento alle fatture omesse dal fornitore nel mese di maggio 2024, si è trattato di chiarire se, ai fini della regolarizzazione, si applichi la vecchia o la nuova normativa.

A questo riguardo, la violazione commessa dal cessionario/committente è direttamente correlata alla prodromica violazione di omessa fatturazione compiuta dal cedente/prestatore, tant’è che la violazione punita dall’art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997 non può configurarsi qualora non si sia verificata la predetta omissione. Al fine, pertanto, di individuare la disciplina applicabile, l’Agenzia ha precisato che occorre fare riferimento alla data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore. Di conseguenza, in caso di fatture omesse nel mese di maggio 2024, opera la disciplina previgente.

Marco Peirolo – Informati srl– Riproduzione Riservata