Esenzione dall’ imposta sulle successioni e le donazioni: non basta la nuda proprietà se il passaggio generazionale non è effettivo

Articolo a cura di Studio Mudol

L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che l’esenzione dall’imposta di donazione non si applica quando, pur trasferendo la nuda proprietà di quote di società di persone, il controllo e la gestione dell’impresa restano sostanzialmente in capo al disponente

Autore: Lucia Giampà

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di donazione – prevista dall’articolo 3, comma 4 – ter, del TUSD – non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, nel caso in cui tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa.

Tali chiarimenti sono stati forniti con la risposta ad interpello n.116 pubblicata il 4 giugno 2026.

Il caso

L’istanza è stata avanzata da un contribuente che intendeva realizzare un’operazione di passaggio generazionale dell’impresa familiare in favore del figlio, mediante due patti di famiglia aventi a oggetto il trasferimento della nuda proprietà delle quote detenute in due società in nome collettivo, con riserva di usufrutto vitalizio in capo ai genitori/donanti. Alla luce di quanto premesso, si chiede se tale trasferimento potesse beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione prevista per i passaggi generazionali di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, come modificata dal d.lgs. n. 139/2024.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Preliminarmente, l’Amministrazione Finanziaria richiama l’articolo 3, comma 4 – ter, del TUSD, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.139/2024, il quale prevede che i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni effettuati a favore dei discendenti o del coniuge, anche tramite patto di famiglia, non siano soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni.

L’esenzione opera però solo al ricorrere di determinate condizioni. Nel caso di aziende o rami d’azienda, i beneficiari devono proseguire l’attività d’impresa per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. Nel caso di quote o azioni di società di capitali, il beneficio spetta solo se il trasferimento consente di acquisire o integrare il controllo della società, che deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Per le altre quote sociali, come quelle relative alle società di persone, è invece necessario che gli aventi causa mantengano la titolarità del diritto per lo stesso periodo minimo di cinque anni.

I beneficiari devono inoltre rendere un’apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività, alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto di tali

condizioni comporta la decadenza dall’agevolazione, con conseguente applicazione dell’imposta ordinaria, delle sanzioni e degli interessi.

Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia al fine di conservarne l’integrità, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società ovvero, in caso di trasferimento altre quote sociali, ne detengano la titolarità per un periodo non inferiore a cinque anni.

Già nella vigenza del precedente testo di legge – che non menzionava espressamente, tra le fattispecie che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, il trasferimento di “altre quote sociali” – l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un’interpretazione sistematica della norma, con la circolare n.18/E del 29 maggio 2013 aveva chiarito “che l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4 – ter, del TUS. In ogni caso, per fruire dell’agevolazione è necessario che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell’atto di donazione circa la loro volontà di proseguire l’attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario”.

Il mancato rispetto dell’impegno assunto in tal senso comporta la decadenza dell’agevolazione concessa e il conseguente recupero dell’imposta dovuta, nonché l’applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.

Al riguardo, si evidenzia che la ratio sottesa alla norma di esenzione in esame, anche dopo la recente modifica normativa, come già precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.120 del 23 giugno 2020, è quella di agevolare la continuità generazionale dell’impresa in favore dei discendenti della famiglia in occasione della successione mortis causa, rispetto alla quale il trasferimento, a seguito di donazione, può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria. Tale finalità è stata, tra l’altro, recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.6799 del 21 marzo 2026.

Per quanto concerne il requisito della “titolarità del diritto” – richiesto dal nuovo testo di legge al fine di poter riconoscere l’esenzione in parola nelle ipotesi di trasferimento in favore dei discendenti delle quote detenute in società di persone – si precisa che, anche nell’ottica di un’interpretazione logico – sistematica della norma in parola e volendo salvaguardare la ratio dell’agevolazione in oggetto, è necessario che il beneficiario della donazione acquisisca la titolarità di una partecipazione che gli consenta di subentrare a pieno nella gestione dell’attività d’impresa, al fine di rendere effettivo il c.d. “passaggio generazionale”.

Pertanto, l’agevolazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di trasferimento della sola nuda proprietà delle quote sociali, a condizione che il “socio nudo proprietario” acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio.

Tanto premesso, nel caso in esame è emerso come le parti siano intenzionate a inserire nei patti di famiglia alcune clausole che, invero, concentrano in capo al disponente la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società conferitarie. La presenza di vincoli reali sulle quote trasferite, nonché l’allocazione sostanziale delle prerogative patrimoniali e amministrative in capo all’usufruttario dante causa, di conseguenza, non consentono di ritenere effettivamente attuato il passaggio generazionale in capo al beneficiario.

Pertanto, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l’esenzione dall’imposta di donazione, prevista dal richiamato articolo 3, comma 4 – ter, del TUSD, non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa,

laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa.

In conclusione, considerata la peculiarità della fattispecie prospettata – ove appare evidente che, all’esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un’effettiva e piena partecipazione nell’impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa – l'Amministrazione Finanziaria ritiene applicabile l’imposta di donazione in misura ordinaria.

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