Il decreto cessioni è legge: porte chiuse alla cessione del credito e sconto in fattura

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023 la legge di conversione n. 38/2023 del decreto – legge n. 11/2023.

Le “porte” alla cessione del credito e allo sconto in fattura sembrano definitivamente chiuse con l’introduzione di una serie limitata di eccezioni.
L’intervento ha interessato anche il tema della responsabilità degli acquirenti. Resta da vedere ora se, alla luce di quest’ultimo intervento del legislatore, “ripartiranno” le cessioni dei crediti “incagliati” o i crediti che nel frattempo matureranno per i soggetti che hanno avviato gli interventi prima dell’approvazione del D.L. n. 11/2023.Le modifiche approvate durante l’iter di conversione del decreto – legge sono numerose. Pertanto, saranno indicate solo le principali e quelle di maggiore interesse.

La prima ha riguardato la proroga per beneficiare della detrazione del 110 per cento relativamente agli interventi sugli immobili familiari. Il beneficio riguarda esclusivamente i lavori che alla data del 30 settembre 2022 erano stati eseguiti per almeno il 30 per cento e che già avevano beneficiato della proroga al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023. Ora il termine ultimo è stato fissato alla data del 30 settembre prossimo. Le spese sostenute entro tale data saranno detraibili nella misura “rinforzata” del 110 per cento.

Un ulteriore intervento ha riguardato l’istituto della remissione in bonis. La misura interessa coloro che non sono riusciti a comunicare entro il 31 marzo scorso l’opzione relativa alla cessione del credito o dello sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nell’anno 2022, o le rate residue del 2020 e 2021.

La possibilità di avvalersi di tale istituto era già stata confermata dall’Agenzia delle entrate ancor prima della conversione in legge del decreto in esame. La comunicazione può essere effettuata “tardivamente” entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi entro il 30 novembre 2023. Il contribuente dovrà effettuare un versamento, per ciascuna comunicazione “tardiva” di una sanzione ridotta pari a 250 euro. Durante l’iter di conversione del decreto, è stata aggiunta una rilevante indicazione. Sarà possibile effettuare la comunicazione di opzione qualora entro il 31 marzo 2023 non sia ancora stato perfezionato il contratto di cessione del credito, con la banca, una società finanziaria o assicurativa. E’ dunque sufficiente un impegno di tali soggetti, ma la circostanza non bloccherà la comunicazione di opzione.

Con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022 sarà possibile fruire della detrazione di imposta in dieci anni, anziché in quattro. A tal fine il contribuente non dovrà indicare la prima quota di detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022, “saltando” quindi un anno, ma la prima rata di detrazione dovrà essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è in tal caso irrevocabile.

Sarà possibile allungare il periodo entro cui effettuare la compensazione dei crediti relativi all’anno 2022 anche per il fornitore che ha concesso lo sconto in fattura o per l’acquirente il credito. Tuttavia, tale possibilità è stata prevista dal D.L. c.d. “Aiuti – quater (D.L. n. 176/2022) ed è subordinata ad una apposita comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle entrate con modalità da stabilire con apposito decreto.

Ulteriori novità riguardano la possibilità di continuare a fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito. Si tratta degli interventi effettuati su immobili ubicati in Comuni colpiti da eventi sismici dal 1° gennaio 2009, o nei Comuni che hanno subito l’alluvione delle Marche. Tale possibilità riguarda anche gli interventi aventi ad oggetto la rimozione delle barriere architettoniche che attribuiscono il beneficio fiscale nella misura del 75 per cento.

Un’ulteriore modifica apportata in sede di conversione ha interessato tutti i bonus legati all’acquisto di immobili (sisma bonus, acquisto di box auto pertinenziali acquisto di immobili ristrutturati). In conseguenza delle modifiche apportate durante l’iter di conversione in legge non è necessario che il contratto preliminare sia stato registrato entro il 16 febbraio 2023. Sarà possibile continuare a fruire dello sconto in fattura o effettuare la cessione del credito a condizione che la richiesta del titolo edilizio sia stata effettuata entro il 16 febbraio 2023.

Autore: Nicola Forte © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata