- Home
- Studio MUDOL
- Il testo unico dell’imposta sulle successioni
Il testo unico dell’imposta sulle successioni
This is a custom heading element.
Prima della consueta pausa estiva il Governo ha approvato in seconda lettura il Testo unico dell’imposta di successione. All’interno sono contenute diverse novità ma la più importante riguarda l’autoliquidazione del tributo. Ciò diversamente dalle disposizioni attualmente in vigore che prevedono l’obbligo, posto a carico dell’Agenzia delle Entrate, di calcolare il tributo eventualmente dovuto e notificare al contribuente l’apposito avviso di liquidazione. Per il resto, a parte il trust, non sono previste novità rilevanti con l’unica eccezione delle disposizioni relative alla determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie. Ciò al fine di sterilizzare il rischio che l’eccessiva riduzione del tasso di interesse è in grado di determinare in termini di risultato.
Il Testo unico non prevede né variazioni delle aliquote ma neppure della franchigia. Un’ulteriore modifica riguarda il caso, estremamente raro, della presenza dell’unico erede che non avendo superato i 26 anni di età potrà accedere ai conti correnti bancari del de cuius senza aver presentato preventivamente la dichiarazione di successione. Ciò al fine di ottenere le disponibilità liquide per poter fare fronte al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale dovute qualora nella massa ereditaria siano compresi immobili. Sulla base delle disposizioni attualmente in vigore il contribuente procede ad autoliquidare esclusivamente le imposte ipotecaria e catastale e questa autoliquidazione costituisce il presupposto per poter registrare la dichiarazione di successione.
Infatti, nella relativa trasmissione telematica del modello occorre fornire la prova dell’avvenuto pagamento. Invece, l’imposta sulle successioni deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione che il Fisco deve inviare ai contribuenti entro il termine di tre anni dalla registrazione della dichiarazione di successione. Con riferimento alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della riforma i soggetti obbligati al pagamento dovranno procedere anche all’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni. In particolare, i predetti soggetti, dovranno autoliquidare:
- le imposte ipotecaria e catastale entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione, quindi in questo caso non è prevista alcuna novità;
- l’imposta sulle successioni in base a quanto dichiarato nella relativa denuncia, entro 90 giorni dal termine di presentazione della stessa.
Non è prevista alcuna variazione, invece, con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione di successione. L’obbligo, come già previsto oggi, dovrà essere assolto entro un anno dall’apertura della successione. L’imposta sulle successioni dovuta e autoliquidata dal contribuente, potrà essere versata anche ratealmente. In particolare, un importo non inferiore al 20% del dovuto potrà essere versato entro il termine di 90 giorni. La parte residua potrà essere versata in 8 rate trimestrali di eguale importo. Qualora l’importo complessivamente dovuto dovesse essere superiore a 20.000 euro, sarà possibile effettuare il versamento in 12 rate trimestrali. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate ravvisi un errore nell’autoliquidazione dell’imposta dovuta potrà notificare un avviso di liquidazione. La notifica dovrà essere effettuata entro il termine di due anni dalla data di registrazione della dichiarazione di successione. Entro 60 giorni dalla notifica il contribuente dovrà effettuare il pagamento della maggiore imposta richiesta, unitamente ad una sanzione amministrativa, ridotta ad un terzo qualora il pagamento dovesse essere effettuato entro il predetto termine.
Nicola Forte – Informati srl– Riproduzione Riservata