Incentivi all’occupazione

Esteso a dipendenti di bar e ristoranti il bonus su lavoro notturno e festivo

Per incentivare l’occupazione nel settore turistico, ricettivo e termale, il Governo punta sulla duplicazione, nel 2024, della misura della detassazione del lavoro notturno e festivo nel settore già introdotta dall’articolo
39-bis del decreto legge 48/2023 per il periodo 1° giugno-21 settembre 2023. Lo prevede l’articolo 7 della bozza di legge di Bilancio che ripropone, per il primo semestre 2024, l’incentivo di natura fiscale consistente nel riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte dal datore in relazione alle prestazioni di lavoro notturno o straordinario festivo prestate dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno prossimo.

A differenza della precedente versione, la platea dei destinatari viene estesa ai lavoratori degli esercizi di somministrazione e ristorazione, quali individuati dall’articolo 5 della legge 287/1991, che si aggiungono ai dipendenti impiegati nel comparto privato del settore turistico, ricettivo e termale.

Come illustrato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 26/2023 di commento alla similare misura introdotta dall’articolo 39-bis del Dl Lavoro, ai fini dell’individuazione delle prestazioni che danno diritto al credito d’imposta, cioè al trattamento integrativo, occorre fare riferimento alle relative definizioni contenute nell’articolo 1, comma 2, lettera b (lavoro straordinario) e lettere d-e (periodo notturno e lavoratore notturno) del decreto legislativo 66/2003. Il rinvio alla definizione di lavoratore notturno genera qualche perplessità, in quanto il beneficio fiscale sembrerebbe destinato a chi rende prestazioni di lavoro notturno e non al lavoratore
notturno, cioè a quello il cui orario di lavoro coincide, anche parzialmente, in modo strutturale (o per almeno 80 giornate all’anno), con il cosiddetto periodo notturno, secondo la definizione legale o contrattuale. Anche la condizione soggettiva dei lavoratori beneficiati è rimasta invariata e cioè aver percepito nell’anno precedente, e cioè nel 2023 (per il bonus 2024), un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro, determinato sommando anche i redditi corrisposti da datori di lavoro di settori diversi rispetto a quelli interessati dall’agevolazione. Ai fini dell’erogazione del beneficio, il lavoratore è tenuto a presentare specifica richiesta al sostituto
d’imposta, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (articolo 47 del Dpr 445/2000), con cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

Recependo l’indicazione operativa fornita dall’amministrazione finanziaria nella circolare 26/2023, la nuova norma prevede espressamente l’obbligo di indicare il trattamento integrativo all’interno della certificazione unica. Come avvenuto per il 2023, anche per il 2024 il credito, anticipato in busta paga dal datore di lavoro, sarà dallo stesso recuperato in F24 con il meccanismo della compensazione esterna (articolo 17 del Dlgs 241/1997), per il quale dovrebbe poter continuare a essere utilizzato lo specifico codice tributo 1702 istituito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 51/2023.

 

Il «trattamento integrativo speciale» è stato introdotto per la prima volta dal decreto legge 48/2023, con applicazione al periodo estivo 2023 al fine di incentivare l’occupazione nel settore turistico, ricettivo e termale. Corrisponde al 15% della retribuzione lorda riferita alle ore di attività lavorativa notturna o di straordinario festivo. Viene corrisposto dal datore di lavoro al dipendente che lo richiede Platea più ampia Secondo il Ddl di Bilancio 2024, nel primo semestre dell’anno prossimo potranno beneficiarne anche i dipendenti degli esercizi di somministrazione e ristorazione.

Barbara Massara – Il Sole 24 Ore