Industria 4.0, sanabili le mancate comunicazioni

Articolo a cura di Studio Mudol

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Imposte

Due strade a seconda che sia stato 0 meno presentato Redditi

di Luca Gaiani 16 Febbraio 2026

Compensazione di crediti di imposta 4.0 senza comunicazione preventiva al Gse, per la regolarizzazione e sufficiente versare la sanzione fissa di 250 euro se ancora non é stata presentata la dichiarazione dei redditi. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta 40/2026, diffusa il 16 febbraio 2026. Dopo V’invio del modello redditi riguardante l’anno della violazione, invece, scatta l’ipotesi di indebito utilizzo di crediti non spettanti.

La doppia comunicazione al Gse

La risposta 40/2026 affronta un caso che si e presentato diffusamente dopo l’introduzione, ad opera del Dl 39/2024, della doppia comunicazione al GSE per la fruizione dei crediti di imposta 4.0. Per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 29 marzo 202, (anteriormente, cioé, all’entrata in vigore del Dl 39/2024) era richiesta la sola comunicazione “ex post”, mentre per quelli effettuati dal 30 marzo 2024 era necessario presentare, nell’ordine, la comunicazione preventiva e quella ex post (risposta 260/2024). Ciononostante, molte imprese, qualora gli investimenti fossero stati “prenotati” precedentemente al 30 marzo 2024, si sono limitate a trasmettere la comunicazione ex post, procedendo poi alla compensazione dei crediti maturati.

La regolarizzazione dell’omessa comunicazione

La stessa situazione é rappresentata nella risposta 40, nella quale il contribuente chiede come si possa regolarizzare l’omessa comunicazione ex ante (nonché una irregolarita formale commessa in quella ex post) dopo aver effettuato la compensazione delle prime due rate di credito di imposta (una nel 2024 e l’altra nel

2025). Le Entrate, dopo aver ribadito l’obbligo, in questi casi, di presentazione anche della comunicazione ex ante

(che dovra precedere temporalmente l’invio del modello finale), hanno sottolineato che la mancata trasmissione delle comunicazioni entro un determinato termine non fa decadere definitivamente dall’agevolazione, fermo restando che, in assenza di regolare procedura comunicativa al Gse, e impedita la fruizione (cioé la materiale compensazione) dei crediti. Prima di compensare i crediti, pertanto, le imprese che hanno omesso la comunicazione preventiva devono inviare quest’ultima, ancorché tardivamente, e successivamente ripresentare quella consuntiva (anche se questa era gia stata inviata in precedenza).

Con la compensazione gia effettuata si aprono due strade

Se la compensazione é gia stata effettuata, la regolarizzazione del mancato invio al Gse segue due strade distinte a seconda che essa avvenga anteriormente o successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui si e commessa la violazione.

Nella prima ipotesi (compensazione effettuata nel 2025, con mod. Redditi che scadra il prossimo 31 ottobre 2026), la sanatoria avviene presentando, nell’ordine, le due comunicazioni e versando soltanto la sanzione fissa di 250 euro prevista dall’art. 13, comma 4-ter, del Dlgs 471/1997 (con le possibili riduzioni per ravvedimento operoso).

In presenza di compensazioni effettuate in anni (come il 2024) per i quali la dichiarazione dei redditi é gia stata presentata, occorre invece sanare (dopo aver trasmesso le comunicazioni ex ante ed ex post) l’indebito

utilizzo di credito non spettante, riversando il credito e pagando la sanzione del 25% (comma 4-bis del citato art. 13), sempre con le possibili riduzioni da ravvedimento operoso, oltre a interessi legali.

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