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Investimenti 4.0, ultima chiamata al 30 giugno per non perdere il credito d’imposta
Articolo a cura di Studio Mudol
Per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2025, con ordine accettato e acconto almeno pari al 20%, l’accesso al tax credit resta possibile solo se l’investimento viene effettuato entro il 30 giugno 2026. La comunicazione di completamento dovrà poi essere trasmessa entro il 31 luglio
Autore: Redazione Fiscal Focus
Si avvicina la scadenza decisiva per le imprese che intendono conservare l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. Il 30 giugno 2026 rappresenta infatti il termine ultimo per effettuare gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025, a condizione che, entro tale data, l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La data assume particolare rilievo in quanto segna la chiusura del cosiddetto termine lungo previsto dalla disciplina transitoria. Decorso tale termine, gli investimenti non completati non potranno più beneficiare del tax credit 4.0, ferma restando la possibile applicazione del nuovo regime dell’iper- ammortamento, ove ne ricorrano i presupposti.
Per le imprese interessate, l’attenzione non deve però fermarsi alla sola effettuazione dell’investimento. Una volta completato l’acquisto, occorrerà rispettare anche il successivo adempimento comunicativo: la comunicazione di completamento dovrà essere trasmessa entro il 31 luglio 2026. Il mancato invio nei termini e secondo le modalità previste impedisce il perfezionamento della procedura e, di conseguenza, la fruizione del credito d’imposta.
Il momento di effettuazione dell’investimento
Il momento di effettuazione dell’investimento, che deve collocarsi entro il 30 giugno 2026, va individuato, indipendentemente dal regime contabile adottato dall’impresa, secondo le regole previste dall’articolo 1 09, commi 1 e 2, del TUIR.
Per i beni mobili, le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della consegna o della spedizione. Se diversa e successiva, rileva invece la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di leasing, assume rilievo la data di consegna del bene al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore. Se il contratto prevede una clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo resa dallo stesso utilizzatore.
Per gli investimenti realizzati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione. In presenza di stati di avanzamento lavori, invece, rileva la data in cui l’opera o la porzione di opera viene verificata e accettata dal committente. In questo caso risultano agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
Per gli investimenti realizzati in economia, infine, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, sempre secondo le richiamate regole di competenza.
La procedura di accesso al credito 4.0
Le regole operative per l’accesso al credito d’imposta relativo agli investimenti 4.0 effettuati nel 2025 sono state definite dal D.M. 15 maggio 2025 e dal D.M. 16 giugno 2025.
Per tali investimenti, anche al fine di monitorare il rispetto del limite di spesa previsto dalla Legge di Bila ncio 2026, è stata introdotta una specifica procedura di prenotazione. Restano invece esclusi da tale percorso gli investimenti già prenotati entro il 31 dicembre 2024.
L’iter si articola, in primo luogo, nella presentazione di una comunicazione preventiva, nella quale devono essere indicati l’ammontare complessivo degli investimenti programmati e il credito d’imposta prenotato. Ai fini della prenotazione delle risorse assume rilievo l’ordine cronologico di invio della comunicazione, che doveva comunque essere trasmessa entro il 31 gennaio 2026.
A tale adempimento segue la comunicazione relativa all’acconto, nella quale devono essere riportati la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota necessaria al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione. Per i beni acquisiti in leasing finanziario, il requisito del pagamento di quote fino al 20% del costo si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l’impegno assunto nei confronti del fornitore dalla società di leasing mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
La comunicazione con acconto doveva essere inviata entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva oppure, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di nuova disponibilità del plafond.
L’ultimo passaggio è rappresentato dalla comunicazione di completamento, con la quale l’impresa attesta l’effettuazione degli investimenti. Tale comunicazione doveva essere trasmessa entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025. Per quelli completati entro il 30 giugno 2026, ossia nel termine lungo, l’invio dovrà invece avvenire entro il 31 luglio 2026.
Si ritiene opportuno ricordare che il mancato invio delle comunicazioni nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento del 15 maggio 2025 comporta il mancato perfezionamento della procedura e, quindi, l’impossibilità di fruire del credito d’imposta.
L’indicazione nel modello Redditi
Sul piano dichiarativo, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 non costituisce un aiuto di Stato. Di conseguenza, non deve essere indicato nel quadro RS, rigo RS401, ma trova esposizione nel quadro RU.
Nei modelli Redditi 2026 devono essere riportati anche gli investimenti e il relativo credito d’imposta riferiti ai beni effettuati nel termine lungo. Per il credito in esame, nella sezione I del quadro RU, oltre al rigo RU1, nel quale va indicato il codice credito desumibile dalla relativa tabella, risultano compilabili esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
Particolare attenzione deve essere prestata alla compilazione del rigo RU5. Nella colonna 1 deve essere indicato l’importo del credito d’imposta maturato per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 2025, per i quali entro il 31 dicembre 2024 sia stato effettuato l’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto pari almeno al 20% del prezzo di acquisto.
Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo del credito d’imposta maturato per gli investimenti effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 giugno 2026, per i quali entro il 31 dicembre 2025 sia stato effettuato l’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto
del 20 per cento. Tale importo, se utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della dichiarazione, poiché la compensazione avviene nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della stessa.
Infine, nella colonna 3 deve essere riportata la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e/o l’importo maturato per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
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