Credito INPS da quadro RR commercianti: compensazione senza dichiarazione preventiva?

Articolo a cura di Studio Mudol

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto il vincolo del decimo giorno successivo all’invio del modello Redditi, ma la regola attende ancora i provvedimenti attuativi INPS-Entrate. Per artigiani e commercianti restano, allo stato, le modalità operative già in uso.

Autore: Serena Pastore

La compensazione del credito INPS emergente dal quadro RR, per gli iscritti alla Gestione commercianti, non risulta oggi subordinata, in via operativa, alla preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

La precisazione è importante perché la Legge di Bilancio 2024 n. 213/2023 ha effettivamente introdotto una disposizione che collega l’utilizzo in compensazione dei crediti contributivi INPS alla dichiarazione o alla denuncia da cui il credito emerge. Tuttavia, per questa parte della disciplina, il legislatore ha previsto un passaggio ulteriore: la decorrenza dell’efficacia e le modalità applicative devono essere stabilite con appositi provvedimenti adottati d’intesa tra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.

In assenza di tale provvedimento attuativo, la nuova regola non può considerarsi pienamente operativa. Di conseguenza, per il credito risultante dal quadro RR dei commercianti continua ad assumere rilievo l’impostazione già seguita dall’Istituto, secondo cui il credito contributivo può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità successiva.

La norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2024

Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 97, lettera a), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, inserendo il nuovo comma 1-bis.

La disposizione riguarda i crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS e distingue le diverse categorie di soggetti. Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’arti colo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, la norma prevede che la compensazione possa essere effettuata a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Letta isolatamente, la disposizione sembrerebbe quindi imporre una sequenza precisa: prima l’invio della dichiarazione, poi, trascorsi dieci giorni, l’utilizzo del credito in F24. Applicata al quadro RR, la regola avrebbe un impatto pratico evidente, perché impedirebbe l’utilizzo del credito prima della trasmissione del modello Redditi PF.

La stessa disposizione precisa, inoltre, che resta ferma la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Il punto, quindi, non riguarda l’esistenza del potere di controllo dell’Istituto, che rimane, ma il momento a partire dal quale il contribuente può esporre il credito in compensazione.

Il rinvio ai provvedimenti attuativi

Il passaggio decisivo si trova però nel comma 98 dello stesso articolo 1 della Legge n. 213/2023. Tale comma stabilisce che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione siano definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL.

Questo rinvio non è un dettaglio formale. La nuova disciplina delle compensazioni contributive presuppone infatti un coordinamento tra archivi, controlli preventivi, flussi F24 e sistemi di gestione dei crediti. Proprio per questo il legislatore non si è limitato a fissare una data secca di decorrenza, ma ha demandato l’avvio effettivo delle nuove regole a provvedimenti congiunti.

La conseguenza è che la previsione contenuta nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, pur essendo entrata nel testo della norma, non basta da sola a modificare le modalità operative di utilizzo dei crediti INPS da quadro RR. Senza il provvedimento attuativo, manca il presupposto regolamentare-operativo per far scattare il vincolo del decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.

La posizione dell’INPS: modalità operative invariate

La conferma è arrivata dall’INPS con il messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024, dedicato proprio alle nuove disposizioni in materia di compensazione dei crediti contributivi.

L’Istituto ha richiamato l’articolo 1, commi 97 e 98, della Legge n. 213/2023, precisando che erano in corso le necessarie interlocuzioni tecniche con l’Agenzia delle Entrate e con l’INAIL per l’adozione dei provvedimenti attuativi. In attesa di tali provvedimenti, l’INPS ha chiarito che restano immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni dei crediti contributivi tramite modello F24.

Il chiarimento è dirimente anche per i crediti da quadro RR degli iscritti alla Gestione commercianti. La disposizione che subordinerebbe la compensazione alla previa presentazione della dichiarazione dei redditi non risulta, allo stato, divenuta operativa. Pertanto, non può essere trattata come un vincolo già applicabile nella gestione ordinaria dei crediti contributivi.

Resta naturalmente fermo che il credito deve essere effettivo, correttamente determinato e coerente con quanto indicato nel quadro RR. L’assenza dell’obbligo operativo di preventiva presentazione della dichiarazione non significa, infatti, libertà di compensare importi non maturati o non spettanti.

Credito RR commercianti: cosa fare in pratica

Per gli iscritti alla Gestione commercianti, il credito risultante dal quadro RR del modello Redditi PF può essere portato in compensazione nel modello F24 secondo le modalità già conosciute.

In particolare, per la compensazione si utilizzano le causali contributo relative alla Gestione interessata, tra cui CP e CF per i commercianti, indicando il codice sede, il codice INPS relativo al versamento che ha generato l’eccedenza, il periodo di riferimento e l’importo che si intende utilizzare in compensazione.

Sul piano operativo, quindi, il professionista deve distinguere due profili. Da un lato, esiste una norma che, una volta attuata, collegherà l’utilizzo del credito contributivo alla dichiarazione da cui il credito emerge. Dall’altro lato, fino all’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 98, per i crediti INPS da quadro RR non risulta applicabile il blocco preventivo collegato all’invio del modello Redditi.

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