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Locazioni turistiche e brevi: modalità di esposizione del CIN
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L’articolo 13 ter del DL Anticipi n. 145/2023 ha previsto che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. È possibile richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.itcon SPID o CIE.
Il Ministero del Turismo ha chiarito che, tramite una FAQ, anche se le disposizioni dell’art. 13-ter del D.L. n.145/2023 sono applicabili a partire dal 2 novembre 2024, il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.
Esposizione del CIN
Secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023 il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, laddove questi contengano una rappresentazione chiara e sufficientemente esaustiva delle caratteristiche dell’immobile.
Come chiarito dal Ministero del Turismo, considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, è possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773/1931).
Regime sanzionatorio
Il comma 9 dell’articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023 prevede un regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni relative al CIN. In particolare, il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale sia stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o per locazioni brevi, prive dei requisiti di sicurezza degli impianti, è punito con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile. In caso di assenza dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, si applica la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.
Infine, l’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o per locazioni brevi, in forma imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario, in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, è punito con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
Serena Pastore – Informati srl– Riproduzione Riservata