Polizza catastrofale, effetto boomerang

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Tutti i dubbi inerenti all’obbligo di sottoscrizione del contratto assicurativo a copertura dei danni causati dalle calamità naturali e dagli eventi catastrofali si sono riversati negli studi commerciali.

Si rileva la diffusa tendenza a ribaltare sul “commercialista” i dubbi interpretativi, ancora numerosi, e gli adempimenti funzionali alla sottoscrizione della polizza assicurativa.

Nonostante l’imminente scadenza, fissata al 31 marzo 2025, l’obbligo introdotto per l’imprese dall’articolo 1, comma 101, della Legge n. 213 del 2023 resta per molti tratti ancora un’incognita.

L’articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 30 gennaio 2025, n. 18, impone la nuova copertura assicurativa ai fabbricati e terreni, agli impianti e macchinari ed alle attrezzature industriali e commerciali impiegate, a qualsiasi titolo, nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Non si comprende, tuttavia, se debbano trovare copertura anche gli immobili inutilizzati o inutilizzabili, quelli oggetto di interventi di recupero edilizio, nonché quelli patrimoni, di natura avulsi all’attività d’impresa esercitata.

Sono certamente esclusi, per espressa disposizione ministeriale, gli immobili che risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Di pari sono esclusi, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 155 del2024, i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, condizione ricorrente quando vi sia una divergenza fra il soggetto proprietario e quello che impiega i beni nell’esercizio dell’attività di impresa.

Ugualmente dubbie sono le conseguenze dell’eventuale inadempimento.

L’articolo 1, comma 102, della Legge n. 213 del 2023 si limita a prevedere che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”, senza tracciare chiaramente quali siano i malefici della mancata sottoscrizione del contratto assicurativo entro il prossimo 31 marzo 2025.

Risulta chiaro, invece, che l’obbligo assicurativo non ha valenza retroattiva e, di conseguenza, l’eventuale inadempimento non esplica i propri effetti sui contributi, le sovvenzioni o le agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche per le quali sia già maturato il diritto alla percezione.

Con ogni probabilità, ma solo per il futuro, i singoli avvisi prevederanno, fra le condizioni imposte, l’assolvimento del citato obbligo assicurativo.

Non vi sono dubbi, invece, rispetto al lavoro extra al quale saranno chiamati i commercialisti da qui alla fine del mese, salvo proroga (richiesta a gran voce da Confindustria).

Oltre al perimetro oggettivo inerente ai beni da sottoporre a copertura, i quesiti della clientela vertono principalmente sul valore da assicurare. Sotto tale profilo l’articolo 1, comma 1 (lettere l, m e n), del Decreto Ministeriale differenziano i criteri di valutazione a seconda della tipologia di beni da assicurare:

  • per i beni immobili rileva valore di ricostruzione, ovvero l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con caratteristiche equivalenti;
  • per i beni mobili rileva il costo di rimpiazzo, ovvero il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità;
  • per i terreni, data la loro peculiarità, rileva il costo di ripristino, ovvero il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato.

L’attività di valorizzazione, che prescinde dalle risultanze contabili, assume un valore centrale. Il Decreto Ministeriale, infatti, dispone che l’indennizzo venga riconosciuto dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura e fino concorrenza del valore assicurato, anche quando è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati.

In tale evenienza non si comprende, tuttavia, cosa accada quando il valore assicurato risulti sensibilmente inferiore al valore effettivo dei beni e, soprattutto, se in tal caso l’obbligo assicurativo può considerarsi comunque adempiuto ai fini del riconoscimento dei contributi, delle sovvenzioni e delle agevolazioni pubbliche.

Paolo Iaccarino – Informati srl – Riproduzione Riservata