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Professionisti: nuova soglia lavoro dipendente, passaggio al forfettario e vincoli temporali
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L’articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, GU 305 del 31 dicembre2024) ha ampliato, ma solo per l’anno 2024 con effetti sul 2025, la soglia di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 190/2014 da 30.000 a 35.000 euro. Per quanto sopra, i contribuenti che hanno conseguito redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati nel 2024, di ammontare superiore a 30.000 euro ed inferiore a 35.000 euro, potranno accedere e/o mantenere il regime forfettario nel 2025. In questo quadro sono riemersi dubbi in merito al professionista che vuole transitare al regime forfettario, senza che sia decorso un triennio dall’adozione del regime ordinario di determinazione dei redditi. Si ritiene pertanto opportuno riprendere la questione ripercorrendo i vari passaggi nel tempo intervenuti.
I dubbi discendono, sostanzialmente, da una prassi dell’Agenzia delle Entrate che, a livello centrale, risulta essere alquanto lacunosa e talora non coerente, mentre molto più chiara e cristallina è l’indicazione che è stata fornita dalla direzione Regionale dell’Abruzzo, con risposta ad interpello n. 915-994/2021. Tuttavia, l’attenta lettura della norma contribuisce comunque a sciogliere qualsiasi tipo di dubbio.
È necessario effettuare una breve sintesi: con la Risoluzione ADE 64/E del 14 settembre 2018 era stato chiarito, con riferimento alle imprese, che l’adozione del regime semplificato, anche in presenza di opzione per il criterio di determinazione reddituale della “cassa virtuale” di cui all’articolo 18 comma 5 del D.P.R. 600/1973,non vincolava il contribuente alla permanenza nel regime semplificato per un triennio, poiché sia il regime semplificato che il regime forfettario sono “regimi naturali”, ovverosia regimi che non necessitano di opzione e, come tali, liberi da vincoli di permanenza.
Successivamente, era intervenuta la risposta ad istanza di interpello nr. 107/2019, specificatamente afferente al caso dei lavoratori autonomi. In tale sede, con una sintetica risposta che, a parere di chi scrive, risultava fortemente carente sotto il profilo delle argomentazioni addotte, l’Agenzia si era limitata a evidenziare che la Risoluzione sovra citata si riferisse ad un caso diverso, ovvero quello delle imprese e non dei professionisti, per poi concludere in modo sibillino, ma comunque utile al caso qui in esame, come vedremo nel seguito.
Vediamo al punto, ovvero alla domanda ricorrente: se un contribuente non ha adottato il regime forfettario in precedenza, in quanto titolare di redditi di lavoro dipendente o pensione superiori a 30.000 euro, laddove questi si assestino sotto i 35.000 euro nel 2024, può il contribuente stesso passare nel 2025 al regime forfettario, senza doversi preoccupare di vincoli triennali o meno?
Come abbiamo visto, non vi è alcun dubbio per le imprese, ma, leggendo attentamente la Risoluzione ADE64/E/2018, invero, non vi è alcun dubbio nemmeno per quanto riguarda i professionisti, e ciò senza nemmeno dover fare riferimento all’ottima risposta ad interpello della direzione Regionale dell’Abruzzo.
Infatti, la Risoluzione 64/E/2018 già spazza il campo da qualsiasi dubbio, stabilendo il concetto base da tenere presente quando si valuta un passaggio “da e per” il regime forfettario, verso il regime di contabilità semplificata. Il punto essenziale è che entrambi i regimi sono “regimi naturali”, locuzione che, per quanto qui di interesse, deve essere letta, in senso negativo: posto che il regime è naturale, allora non si tratta di regime opzionale, e visto che non si è in presenza di opzione, non sussiste vincolo triennale.
A questo principio di carattere generale, che evidentemente è assolutamente estensibile anche ai lavoratori autonomi, la risoluzione 64/E/2018 non ha fatto altro che aggiungere un ulteriore passaggio, questo sì, destinato alle imprese: le imprese possono passare dal regime forfettario al regime di contabilità semplificata, e viceversa, in assenza di vincolo triennale, addirittura anche nel caso in cui sia stata espressa l’opzione per la “cassa virtuale”. Ciò che ha chiarito la Risoluzione 64/E/2018, quindi, non è che il passaggio senza vincoli riguardi solo le imprese, bensì, piuttosto, che tale passaggio sia loro consentito nonostante il fatto una opzione sia stata effettivamente espressa, ovvero quella di cui all’articolo 18 comma 5 del D.P.R. 600/1973.
Venendo poi al caso specifico che potrebbe ora verificarsi in ragione delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 alla causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 190/2014(innalzamento della soglia), a maggior ragione la problematica di un eventuale vincolo di carattere temporale non si pone comunque, poiché, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 10/E del 4 aprile2016, espressamente richiamata nella risposta ad interpello 107/2019 che riguardava proprio il caso di passaggio al forfettario in ragione di mutate disposizioni normative, “al caso di specie si applica quanto disposto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo il quale – in deroga al vincolo triennale disposto dall’articolo 3 del medesimo decreto nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta – è possibile la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
È quindi fuori di dubbio che il professionista che non poteva accedere al forfettario in ragione della presenza di redditi di lavoro dipendente o pensione, nell’anno precedente, di ammontare superiore ai 30.000 euro, possa accedere nel 2025 al regime forfettario, a condizione che i medesimi redditi siano, nel 2024, di ammontare inferiore a 35.000 euro e a condizione che tutti gli altri requisiti per l’accesso al regime agevolato siano rispettati.
Detto questo, è da valutare l’opportunità di tale passaggio, poiché in presenza di redditi di lavoro dipendente o pensione di ammontare stabile, visto che la deroga introdotta dalla legge di bilancio 2025 è limitata ad una sola annualità, vi è da considerare anche il fatto che – salvo ulteriori proroghe o inserimento della misura a regime –il contribuente dovrà tornare al regime semplificato nel 2026.
Sandra Pennacini – Informati srl– Riproduzione Riservata