Rateazione e discarico, novità in vista per la riscossione dei ruoli

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Nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri è iniziato l’esame preliminare dello schema di Decreto Legislativo inerente le disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Al centro della riforma le procedure di dilazione delle somme iscritte a ruolo e le nuove regole in tema di discarico delle somme affidate all’Agente della riscossione.

Intervenendo sull’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 lo scheda del provvedimento prevede che, per importi non superiori a 120.000 euro per singola istanza di rateazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà sia automaticamente concessa la dilazione fino a un massimo di ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028,centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Attualmente, nelle medesime condizioni, la ripartizione avviene fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Nel caso in cui il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la bozza del Decreto Legislativo prevede la ripartizione del pagamento: per le somme di importo superiore a 120.000 euro per singola istanza, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; per le somme di importo fino a 120.000 euro, da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Lo schema all’esame del Consiglio dei Ministri conferma che la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà sia documentata dal contribuente: per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati la rateazione verrà concessa sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E.; per tutti gli altri soggetti, diversi da quelli precedentemente indicati, la dilazione avverrà in relazione all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Al fine di limitare il magazzino in carico all’Ader la riscossione avrà una scadenza. Lo schema del provvedimento, infatti, disciplina il discarico automatico delle somme in carico, con rinuncia definitiva alle procedure della riscossione. Si dispone, in particolare, che le quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento siano automaticamente discaricate. Il discarico potrà essere anticipato nel caso di chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale ovvero in assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.

Il provvedimento prevede che siano temporaneamente escluse dalla procedura di discarico le quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali, al 31 dicembre del quinto anno successivo, risulti sospesa la riscossione ovvero siano ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, nonché in presenza di accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Discarico temporaneamente escluso anche ove siano intervenute dilazioni concesse ai sensi dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ancora pendenti ovvero per le quali entro la medesima data si sono verificati l’inadempimento, la revoca ola decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, sia stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. Nei casi appena descritti il discarico avverrà al 31dicembre del quinto anno successivo a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura del codice della crisi ovvero a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio o di revoca della sospensione.

Avvenuto il discarico si prevede che la riscossione, entro i termini di prescrizione, possa riavviarsi: gestita direttamente dall’ente creditore, affidata dall’ente creditore in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica ovvero riaffidata per due anni dall’ente creditore all’Agenzia delle entrate-riscossione in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore. Se l’azione di riscossione si rivela infruttuosa il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento.

Paolo Iaccarino -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata