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Riduzione Contributiva INPS del 50% per i primi tre anni di iscrizione e riflessi pensionistici
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La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) articolo 1, comma 186, ha introdotto una nuova possibilità di riduzione della contribuzione dovuta da parte dei soggetti iscritti alle gestioni speciali INPS Artigiani e Commercianti, volta a sostenere l’avvio delle attività autonome e incentivare l’imprenditoria. L’accesso all’agevolazione non è automatico, bensì subordinato a specifica istanza in tal senso da parte del soggetto interessato; sul punto, occorre effettuare qualche valutazione di convenienza posto che, a fronte di una interessante riduzione della contribuzione dovuta, occorre anche valutare i riflessi in termini di accredito dei periodi ai fini pensionistici, che sono proporzionalmente ridotti.
Il quadro normativo delineato dal comma 186 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 prevede l’introduzione di una nuova agevolazione contributiva destinata ai lavoratori che, nel 2025, si iscrivono per la prima volta alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti.
In prima battuta, quindi, occorre puntualizzare che l’agevolazione (se richiesta e concessa) spetta solo ai neoiscritti all’Artigianato o al Commercio, mentre non spetta ai soggetti iscritti all’INPS Gestione Separata (nemmeno agli iscritti alle casse di previdenza private, salvo diversa espressa indicazione in tal senso da parte di ciascuna Cassa interessata).
La norma prevede che l’agevolazione possa essere richiesta da:
- titolari di impresa, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti per la prima volta alle gestioni INPS Artigiani o Commercianti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge 2 agosto 1990, n. 233;
- a condizione che tali soggetti si iscrivano per la prima volta nell’anno 2025.
Come si è detto, al fine di godere dell’agevolazione, è necessario presentare specifica istanza in tal senso (anche se, al momento della stesura del presente contributo, non risulta che le procedure INPS siano state aggiornate al fine di poter presentare la dovuta domanda telematica).
Il beneficio consiste nella possibilità di ottenere una riduzione del 50% sui contributi previdenziali dovuti per i primi tre anni di iscrizione e deve essere usufruita interamente, senza interruzioni.
La riduzione del 50% della contribuzione dovuta impatta sia sui contributi fissi, dovuti sul reddito minimale, che sui contributi proporzionali dovuti sul reddito eccedente il minimale, e dal punto di vista dell’accreditamento dei contributi ai fini pensionistici, l’ammontare del reddito dichiarato sarà determinante.
La norma, infatti, prevede che tale accreditamento sia regolato dall’articolo 2, comma 29, della Legge 8 agosto1995, n. 335; pertanto, i contributi ridotti verranno accreditati proporzionalmente al reddito minimale, con la conseguenza che se il reddito dichiarato si assesta sotto il minimale, di fatto un soggetto rientrante nell’agevolazione verserà la metà dei contributi dovuti da un contribuente che invece non gode dell’agevolazione stessa ma, contemporaneamente, si vedrà accreditare ai fini pensionistici solo sei mesi, invece di dodici.
Ciò non significa che il soggetto che richiede ed ottiene l’agevolazione si veda sempre decurtare sei mesi ai fini pensionistici. Infatti, ipotizzando un reddito dichiarato pari almeno al doppio del reddito minimale, di fatto gli ammontari dovuti (tra contribuzione fissa e contribuzione proporzionale) saranno pari a quelli versati sul reddito minimale da un contribuente privo dell’agevolazione stessa, e quindi l’accredito ai fini pensionistici sarà pieno,12 mesi.
In sostanza, al fine di valutare, in presenza dei requisiti di accesso, se sia opportuno richiedere l’agevolazione qui in esame, occorre esaminare alcuni aspetti.
Tra questi, senza dubbio, l’età del soggetto richiedente, di fatto andando ad effettuare le medesime valutazioni che occorre porre in essere prima di richiedere la riduzione della contribuzione prevista per i contribuenti in regime forfettario: quanto più vicino è il periodo di possibile accesso alla pensione, tanto più non sarà opportuno richiedere l’agevolazione. L’ostacolo, tuttavia, potrebbe essere facilmente superato nel caso in cui il contribuente preveda di dichiarare un reddito almeno pari al doppio del minimale: in questo caso, si verserà il50% della contribuzione ordinariamente dovuta (ma su un reddito doppio rispetto al minimale) e quindi le mensilità accreditate saranno piene.
Per concludere, si ricorda che il beneficio non è cumulabile con alcun altro tipo di riduzione contributiva. Quindi, non è possibile, ad esempio, usufruire contemporaneamente della riduzione dei contributi al 50% per i primi tre anni e della riduzione al 35% dei contributi cui possono accedere i contribuenti in regime forfetario. Al ricorrere dei requisiti, le ulteriori agevolazioni potranno essere richieste decorso il triennio di agevolazione al 50%.
Sandra Pennacini – Informati srl– Riproduzione Riservata