Rinvio secondo acconto imposte 2024, sciolti gli ultimi nodi

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Con comunicato stampa MEF 136/2024 è stata annunciata l’introduzione – in sede di conversione del D.L.155/2024 – di una norma che concede a taluni contribuenti, e nel rispetto di precise condizioni, la possibilità di posticipare al 16 gennaio 2025, ed anche rateizzare a partire da tale data, il versamento del secondo o unico acconto imposte dirette, ordinariamente dovuto entro il 2 dicembre 2024. Nel rinviare al precedente contributo per una prima visione d’insieme delle novità, posto che ora è disponibile il testo definitivo dell’emendamento approvato, è possibile definire con completezza il perimetro della portata della disposizione. Con l’occasione, si pone anche l’accento su un ulteriore aspetto non esaminato in prima battuta, ovvero il rinvio dell’acconto per i contribuenti che esercitano attività agricola.

Il citato emendamento riprende e attualizza all’anno corrente esattamente quanto previsto l’anno scorso dall’articolo 4 del D.L. 145/2023 con riferimento al secondo acconto 2023:

“Per il solo periodo d’imposta 2024,le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d’affari”.

Da quanto sopra, innanzi tutto, si evince la conferma di quanto ipotizzato, ovvero che la possibilità di rinviare il versamento dell’acconto sia concessa solo ai titolari di partita IVA che esercitano attività in forma individuale, sciogliendo così i dubbi emersi dalla lettura dell’impreciso comunicato stampa. Allo stesso modo, viene confermato il fatto che, in caso di opzione per il versamento rateale, a partire dalla seconda rata sono dovuti interessi, nella misura che già si era ipotizzata nel corso del precedente contributo, cui si rimanda.

Di particolare interesse è la conferma che, anche quest’anno, siano ammessi al rinvio del secondo acconto anche i titolari di reddito agrario, a condizione che si tratti di contribuenti che siano anche titolari di reddito di impresa. Tali soggetti, per la verifica del rispetto della soglia dei 170.000 euro, devono riferirsi al volume d’affari IVA.

Sul punto giova quindi richiamare i chiarimenti che erano stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare31/E del 9 novembre 2023.

Riepilogando, le condizioni stabilite, in termini generali, dalla norma affinché il contribuente possa rinviare il secondo o unico acconto imposte dirette a gennaio 2025 sono:

  • l’essere persona fisica titolare di partita IVA per l’esercizio di attività di impresa o professione;
  • aver conseguito nell’anno di imposta precedente (ovvero nel 2023) ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Si presti attenzione al fatto che il soggetto deve risultare titolare di posizione IVA alla data prevista per versamento ordinario del secondo acconto (2 dicembre 2024), al fine di rispettare il requisito richiesto della titolarità di posizione IVA per l’esercizio di impresa, arte o professione in forma individuale; come chiarito dalla circolare 31/E/2023, è altresì necessario che la posizione IVA risultasse già aperta nel 2023, in modo tale da poter verificare il requisito dei ricavi o dei compensi conseguiti nell’anno precedente.

Per quanto riguarda il peculiare mondo dell’agricoltura, occorre rifarsi alle indicazioni contenute nel paragrafo 2della Circolare Ade 31/E del 9 novembre 2023, ovviamente attualizzando il tutto in termini temporali.

Possono pertanto differire il secondo acconto imposte dirette 2024 anche:

  • le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) solo se nel 2023 erano titolari di reddito di impresa.

Per la verifica della soglia di ricavi (massimo 170.000 euro) questi soggetti devono tenere in considerazione l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2024 anno di imposta 2023).

Se si tratta di contribuente che non era tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, a rilevare è l’ammontare complessivo del fatturato 2023. Nel caso in cui il soggetto abbia esercitato in tale anno anche altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si deve tenere conto del volume d’affari complessivo indicato negli intercalari della dichiarazione IVA.

Sandra Pennacini – Informati srl– Riproduzione Riservata