Rottamazione quinquies e definizioni locali, pasticcio doppio binario: si rischia la paralisi

Articolo a cura di Studio Mudol

Due sanatorie, un solo caos: quando le entrate comunali finiscono in AdER, la rottamazione locale si inceppa

Autore: Miriam Carraretto

Con la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) il legislatore ha rimesso in moto, su due piani distinti, il tema delle sanatorie. Da un lato come sappiamo c’è la definizione agevolata nazionale dei carichi affidati all’Agente della riscossione, la rottamazione-quinquies, e dall’altro un pacchetto autonomo che riconosce a regioni ed enti locali la facoltà di varare definizioni agevolate sui propri tributi ed entrate patrimoniali, secondo regole decise in casa tramite atti dell’ente.

Il problema, che sta creando incertezza operativa sia ai Comuni sia ai professionisti che assistono contribuenti e imprese, nasce nel punto in cui i due binari sembrano (e solo sembrano) sfiorarsi: che cosa succede quando l’entrata è comunale – per esempio una sanzione amministrativa o un tributo locale – ma la riscossione coattiva è passata da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e quindi il debito si presenta sotto forma di cartella/ruolo gestito a livello nazionale? Un punto nodale che sta generando tantissimo caos e nessuna certezza interpretativa.

Il perimetro della definizione agevolata locale nella Manovra 2026

I commi 102-110 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025 disegnano una cornice ampia, ma non automatica. L’ente territoriale può decidere se introdurre una definizione agevolata e, soprattutto, come strutturarla.

L’idea di fondo è favorire lo smaltimento del magazzino crediti, riducendo o escludendo interessi e/o sanzioni, senza trasformare lo strumento in un condono generalizzato. La norma chiarisce anche un requisito procedurale rilevante: la data entro cui il contribuente deve adempiere non può essere fissata con un termine inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’ente.

Al tempo stesso, la legge delimita il campo, specificando che possono rientrare i tributi “disciplinati e gestiti” da regioni ed enti locali, mentre restano fuori alcune componenti che, per loro natura, sono più vicine al perimetro erariale.

La conseguenza pratica è immediata: non esiste una rottamazione locale uguale per tutti. C'è invece una facoltà che si concretizza solo se l’ente approva un regolamento o un atto equivalente e ne definisce tempi e condizioni. Questo rende essenziale, in fase di consulenza, distinguere tra la norma nazionale, che opera con regole uniformi, e la misura locale, che vive invece di decisioni e perimetri differenti Comune per Comune.

Il nodo delle cartelle AdER

Molti enti territoriali, soprattutto su alcune tipologie di entrate – incluse sanzioni amministrative in diversi contesti – hanno storicamente affidato la riscossione coattiva ad AdER. In questi casi, il contribuente non dialoga con il Comune sul piano esecutivo: si confronta con l’agente nazionale, con logiche, flussi e vincoli che non dipendono dal regolamento comunale.

E qui la formulazione della Manovra 2026 crea dei dubbi: se il legislatore parla di tributi “disciplinati e gestiti” dall’ente, è sostenibile che un Comune possa rottamare anche carichi che, di fatto, sono ormai dentro la filiera AdER? La risposta non è solo teorica.

Se l’ente non può incidere su quei carichi, rischia di crearsi un trattamento non omogeneo tra contribuenti con lo stesso debito originario, ma incanalato in circuiti di riscossione diversi: riscossione diretta o concessionario locale da una parte, AdER dall’altra.

La risposta del MEF: il comma 104 come “ipotesi residuale”

Un passaggio chiave, utile per leggere l’assetto attuale, arriva dal Parlamento. Nella seduta del 3 febbraio 2026 della VI Commissione (Finanze) della Camera, in risposta all’interrogazione 5-04969, il sottosegretario Federico Freni ha ricostruito i margini dell’autonomia locale e, soprattutto, ha “pesato” il significato delcomma 104.

Secondo la risposta resa in Commissione, il comma 104 rappresenta un caso residuale, attivabile solo quando il legislatore statale abbia disposto una definizione agevolata per le entrate erariali e questa definizione coinvolga anche entrate degli enti territoriali gestite da AdER.

Nel testo della risposta si richiama anche che, per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento, l’ente che effettua direttamente la riscossione coattiva o che si avvale dei concessionari indicati dall’artic olo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997 e dall’articolo 1, comma 691, della legge 147/2013 può introdurre “analoghe forme” di definizione, cioè modellate sulla definizione statale, evitando che certe posizioni restino escluse solo per ragioni organizzative.

La lettura è importante perché, pur lasciando uno spiraglio concettuale, non equivale a dire che oggi i Comuni possano automaticamente estendere le regole della quinquies ai carichi comunali già passati in AdER. Al contrario, la possibilità è eccezionale e legata a un presupposto che deve essere integrato dalla legge statale.

Diciamo che è assai complicato qualificare come gestione locale la fase di riscossione coattiva di crediti affidati ad AdER e comunque un regolamento comunale non può imporre obblighi all’agente nazionale senza un’esplicita base legislativa. Detto altrimenti, è esclusa qualsiasi decisione comunale sui carichi affidati ad AdER, perché la loro definizione è possibile solo se la legge statale lo prevede in modo espresso.

Cosa controllare e cosa aspettarsi

Per l’assistenza al contribuente, la prima discriminante diventa dove si trova il carico. Se la posizione è gestita da AdER e rientra nel perimetro della rottamazione quinquies, si applicano le regole nazionali, con domanda entro il 30 aprile 2026 e un piano che può arrivare fino a 54 rate bimestrali.

Se invece il debito è in gestione diretta dell’ente o affidato a concessionari locali, la partita si sposta sul regolamento dell’ente: bisogna verificare se l’atto è stato approvato, quali entrate copre, quali riduzioni prevede e quali sono i termini di adesione (con l’attenzione, vista prima, al vincolo dei 60 giorni minimi dalla pubblicazione).

Dal lato degli enti, la questione è anche di bilancio: una definizione agevolata, se non calibrata, può incidere sugli equilibri e sulle valutazioni legate ai crediti di dubbia esigibilità.

In prospettiva, molto dipenderà da eventuali interventi correttivi del legislatore statale. Finché non arriverà una previsione espressa che abiliti l’estensione ai carichi comunali in AdER, la soluzione più prudente, per Comuni e consulenti, a nostro avviso è trattare il perimetro AdER come terreno nazionale, e la definizione locale come strumento davvero territoriale, applicabile solo dove l’ente mantiene la piena regia della gestione e della riscossione.

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