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Rottamazione quinquies, rate e decadenza: il salto della rata non finale
Articolo a cura di Studio Mudol
Pagamento in unica soluzione o 54 rate, quando decade e cosa succede se si salta una rata non finale
Autore: Martina Giampà
La disciplina della Rottamazione quinquies consente di scegliere, già in fase di adesione, tra pagamento in un’unica soluzione o rateizzazione pluriennale, con un calendario di scadenze predefinito.
Accanto alle regole di pagamento, la normativa chiarisce quando la definizione agevolata diventa inefficace (decadenza) e come funziona, nel concreto, il meccanismo delle rate in arretrato.
Pagamento della Rottamazione quinquies, scelta tra pagamento unico o 54 rate
In fase di domanda di adesione il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure a rate fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni).
Le scadenze sono: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 per le prime tre rate; dalla quarta alla cinquantunesima rata, le date sono 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. Le ultime tre rate scadono 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro e, in caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. I pagamenti devono rispettare le date riportate nella comunicazione delle somme dovute che l’Agenzia delle entrate- riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 con i moduli di pagamento.
Quando scatta la decadenza e quali effetti produce sul recupero dei carichi
La legge prevede l’inefficacia della Rottamazione quinquies (decadenza dai benefici) in caso di omesso o insufficiente versamento della prima e unica rata se si è scelto il pagamento in unica soluzione (con scadenza 31 luglio 2026), di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata del piano in caso di pagamento rateale.
In caso di inefficacia, i versamenti già effettuati sono considerati acconti sulle somme complessivamente dovute. Inoltre, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi interessati, con possibilità di avvio di nuove procedure cautelari o esecutive e prosecuzione di quelle già avviate alla data della domanda. Infine, i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973.
È bene ricordare che – rispetto alle precedenti edizioni – in questa definizione agevolata non sono previsti per legge i cinque giorni di tolleranza.
Rata saltata e imputazione dei pagamenti, cosa succede
Nel pagamento rateale, la Legge consente al contribuente di restare in arretrato con una sola rata senza incorrere immediatamente nella decadenza. Operativamente, quando il soggetto paga a rata successiva a quella saltata, l’importo versato viene imputato a copertura della rata precedente rimasta
non pagata (in tutto o in parte). La conseguenza è cruciale: se, andando avanti, il pagamento dell’ultima rata finisce per coprire una rata precedente rimasta scoperta, allora risulterà non pagata l’ultima rata e, come previsto dalla legge questo determina la decadenza e la ripresa delle attività di recupero.
L’esempio riportato nella FAQ n. 17 chiarisce il meccanismo: in un pianto in tre rate, se si paga la prima e la terza saltando la seconda, il versamento della terza rata copre la seconda e, sostanzialmente, resta non pagata la terza (che è l’ultima), con conseguente decadenza.
Caso pratico
Esempio:
Un contribuente aderisce alla Rottamazione quinquies e sceglie il pagamento rateale. Riceve la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026 con i moduli e le scadenze (piano di tre rate):
1° rata (31 luglio 2026): il contribuente paga regolarmente.
2° rata (30 settembre 2026): il contribuente non paga (o paga solo in parte). Non decade subito: può restare in arretrato con una rata.
3° rata (30 novembre 2026 – ultima): il contribuente paga.
Cosa succede tecnicamente: il pagamento della 3° rata viene imputato sulla 2° rata rimasta scoperta. Risultato: la 2° rata risulta pagata, ma la 3° (che è l’ultima) risulta non pagata.
Conseguenza: scatta la decadenza (inefficacia) perché manca il pagamento dell’ultima rata:
i versamenti fatti restano acconti sulle somme dovute;
ripartono i termini e le azioni di recupero;
i carichi non sono più rateizzabili ex art. 19 DPR 602/1973.
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