Bilancio abbreviato e microimprese: limiti aggiornati e semplificazioni operative dopo il D.Lgs. 125/2024

Articolo a cura di Studio Mudol

Requisiti dimensionali e vantaggi dei regimi semplificati previsti dagli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice civile nella redazione del bilancio d’esercizio

Autore: Serena Pastore

In vista della scadenza per la redazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, diventa particolarmente rilevante analizzare le disposizioni che consentono alle imprese di redigere il bilancio secondo modalità semplificate. La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice civile, che disciplinano rispettivamente il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle microimprese.

Questi regimi rappresentano uno strumento di semplificazione importante per il sistema imprenditoriale italiano, considerando che la maggior parte delle società rientra nei limiti dimensionali previsti dalla normativa. L’utilizzo di tali modalità consente infatti di ridurre gli obblighi informativi e la complessità della documentazione contabile rispetto al bilancio ordinario disciplinato dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

Il legislatore con l'articolo 16 del D.Lgs. n. 125/2024 ha aggiornato le soglie dimensionali che permettono di accedere a questi regimi semplificati, intervenendo proprio sulle disposizioni del Codice civile relative alla struttura del bilancio.

I requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata

Il bilancio in forma abbreviata, disciplinato dall’articolo 2435-bis c.c., rappresenta una versione semplificata del bilancio ordinario e può essere adottato dalle società che non superano determinati limiti dimensionali.

In particolare, le società non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano almeno due dei seguenti parametri: un totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 5.500.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 11.000.000 euro e un numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio pari a 50 unità.

Tali limiti sono stati innalzati rispetto ai valori precedentemente previsti, che erano pari rispettivamente a 4.400.000 euro per l’attivo patrimoniale e 8.800.000 euro per i ricavi.

Un aspetto importante riguarda il fatto che i parametri non devono essere necessariamente superati con riferimento allo stesso indicatore. È sufficiente che due dei tre limiti non vengano superati per due esercizi consecutivi affinché la società possa accedere al regime semplificato. Questo orientamento è stato chiarito anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento del 15 aprile 2009 relativo alla disciplina della nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle S.r.l.

Va inoltre ricordato che l’utilizzo del bilancio abbreviato rappresenta una facoltà e non un obbligo. Le imprese che rispettano i limiti dimensionali possono quindi scegliere di applicare integralmente o solo

parzialmente le semplificazioni previste, oppure continuare a redigere il bilancio secondo la struttura ordinaria.

Le principali semplificazioni previste per il bilancio abbreviato

Le agevolazioni previste dall’articolo 2435-bis c.c. riguardano diversi aspetti della redazione del bilancio.

In primo luogo, sono previste semplificazioni nella struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, per i quali alcune voci possono essere accorpate rispetto allo schema ordinario disciplinato dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile.

Un ulteriore elemento di semplificazione riguarda il rendiconto finanziario, la cui redazione è obbligatoria solo per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria ai sensi dell’articolo 2425-ter c.c.. Le imprese che adottano il bilancio abbreviato sono invece esonerate da tale obbligo.

Anche l’informativa contenuta nella nota integrativa, disciplinata dall’articolo 2427 c.c., può essere fornita in forma più sintetica. Inoltre, se alcune informazioni specifiche vengono indicate direttamente nella nota integrativa, le società possono essere esonerate dalla predisposizione della relazione sulla gestione prevista dall’articolo 2428 c.c.

In particolare, devono essere indicati il numero e il valore nominale delle azioni proprie o delle quote della società controllante possedute, nonché le eventuali operazioni di acquisto o alienazione di tali partecipazioni effettuate nel corso dell’esercizio.

Le microimprese e il bilancio ulteriormente semplificato

Un livello ancora più elevato di semplificazione è previsto per le imprese di dimensioni molto ridotte, disciplinate dall’articolo 2435-ter del Codice civile.

Le società non quotate sono considerate microimprese quando, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano almeno due dei seguenti limiti dimensionali: un totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 220.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 440.000 euro e un numero medio di dipendenti pari a 5 unità.

In questi casi il legislatore ha previsto una significativa riduzione degli obblighi informativi. Le microimprese sono infatti esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, a condizione che alcune informazioni vengano riportate in calce allo stato patrimoniale.

Tra queste rientrano in particolare quelle previste dall’articolo 2427, comma 1, n. 9 e n. 16 c.c., relative all’ammontare complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, nonché ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.

Anche la relazione sulla gestione può non essere redatta se nello stato patrimoniale vengono indicate le informazioni richieste dall’articolo 2428, comma 3, n. 3 e n. 4 c.c., riguardanti le azioni proprie o le partecipazioni nella società controllante possedute o movimentate durante l’esercizio.

Struttura del bilancio nelle microimprese

Alla luce di queste semplificazioni, nelle microimprese il bilancio d’esercizio può essere composto esclusivamente da stato patrimoniale e conto economico, redatti secondo la struttura prevista per il bilancio abbreviato.

È comunque importante ricordare che le microimprese possono scegliere di non applicare queste semplificazioni e redigere volontariamente il bilancio in forma abbreviata oppure secondo lo schema ordinario. In quest’ultimo caso, dal punto di vista fiscale, trova applicazione il principio di derivazione

rafforzata, secondo il quale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili assumono rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

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