Iva, recidiva e soglie ridotte: cambia la stretta sulle sanzioni

Articolo a cura di Studio Mudol

La riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024 irrigidisce il sistema delle misure interdittive collegate alle violazioni IVA più gravi: aumentano i tempi di applicazione, si abbassano le soglie in caso di recidiva e si rafforza l’effetto deterrente dell’impianto sanzionatorio

Autore: Francesco Paolo Fabbri

La revisione del sistema sanzionatorio tributario operata con il “Decreto Sanzioni” (D.Lgs 87/2024) non si è limitata alla rimodulazione delle sanzioni principali, ma ha inciso in modo significativo anche sul regime delle “sanzioni accessorie” (di cui al D.Lgs. 472/1997). L’intervento normativo ha infatti introdotto un irrigidimento della disciplina applicabile a queste casistiche, rafforzando l’impatto delle conseguenze che possono derivare dalle violazioni fiscali di maggiore gravità.

Le modifiche hanno interessato in particolare l’art. 21 del D.Lgs 472/1997, che disciplina una serie di misure interdittive applicabili in aggiunta alla sanzione amministrativa principale. Il Decreto di riforma ha:

eliminato il precedente riferimento al limite massimo di 6 mesi per tali misure, e contestualmente rivisto i criteri di applicazione delle stesse,

con l’obiettivo di rendere più incisivo il sistema sanzionatorio nei confronti dei soggetti che commettono violazioni fiscali di particolare rilevanza.

Le sanzioni accessorie previste dalla normativa mantengono la loro natura di misure interdittive e possono assumere diverse forme: in primo luogo è prevista l’interdizione dall’assunzione di incarichi societari di rilievo (amministratore, sindaco o revisore all’interno di società di capitali o enti dotati di personalità giuridica), sia pubblici sia privati. Si tratta di una misura che incide direttamente sulla possibilità per il soggetto responsabile della violazione di svolgere ruoli gestionali o di controllo nell’ambito di organizzazioni societarie.

Un’altra ipotesi riguarda l’esclusione dalla partecipazione a procedure di evidenza pubblica, come le gare per l’affidamento di appalti e forniture; interdizione che assume particolare rilevanza per le imprese che operano nei rapporti con la PA, dato che può comportare l’impossibilità di accedere temporaneamente al mercato degli appalti pubblici.

La normativa contempla poi fattispecie che incidono direttamente sull’attività economica del soggetto interessato, dato che può essere disposta l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali, così come la sospensione di tali titoli qualora siano già stati rilasciati. A ciò si aggiunge la possibilità di disporre la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o d’impresa diverse da quelle che richiedono specifiche autorizzazioni amministrative.

Il decreto di riforma ha inciso soprattutto sulla durata delle misure interdittive, introducendo come visto un significativo inasprimento rispetto alla disciplina previgente. In precedenza, quando veniva irrogata una sanzione amministrativa particolarmente elevata, le sanzioni accessorie potevano essere applicate per un periodo compreso tra uno e 3 mesi; con le nuove disposizioni, invece, se la sanzione pecuniaria

supera la soglia di 50.000 euro una delle misure interdittive sopra richiamate può essere disposta per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

L’aggravamento si accentua ulteriormente nelle ipotesi in cui l’importo della sanzione principale va oltre la soglia di 100.000 euro: in questi casi la durata delle sanzioni accessorie può essere estesa fino a 12 mesi. Il nuovo quadro normativo raddoppia quindi sostanzialmente la durata massima delle misure interdittive rispetto al passato – rafforzando la funzione deterrente del sistema sanzionatorio.

Accanto all’inasprimento della durata delle sanzioni accessorie il legislatore ha introdotto anche una nuova disposizione che riguarda i soggetti recidivi. La riforma ha infatti inserito una specifica previsione normativa – con l’introduzione del nuovo comma 1-bis dell’art. 12 del D.Lgs 471/1997 – volta a rendere più incisiva la risposta sanzionatoria nei confronti di coloro che reiterano comportamenti illeciti in materia tributaria.

La recidiva, già disciplinata dall’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 472/1997, si verifica quando il contribuente commette una nuova violazione della stessa indole entro determinati limiti temporali: in questo caso il nuovo assetto normativo prevede un abbassamento delle soglie economiche che fanno scattare l’applicazione delle sanzioni accessorie.

In concreto, quando il soggetto responsabile della violazione si trova in condizione di recidiva, gli importi che determinano l’applicazione delle misure interdittive vengono ridotti della metà. Ciò significa che le sanzioni accessorie possono essere disposte anche in presenza di sanzioni amministrative di importo inferiore rispetto a quelle previste per i contribuenti non recidivi; la ratio della disposizione è chiaramente quella di rafforzare la reazione dell’ordinamento nei confronti dei comportamenti reiterati che dimostrano una particolare propensione alla violazione delle norme fiscali.

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