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ETS, opzione per il forfettario con l’AA7/10: come comunicarla in sede di inizio attività
Articolo a cura di Studio Mudol
Aggiornate dal 1° gennaio 2026 le istruzioni del modello; resta distinto, per gli enti già titolari di partita IVA, il piano del quadro VO
Autore: Pierdante Colapietra
Il 2026 segna l’avvio operativo della nuova fiscalità degli enti del Terzo settore. In questo quadro, la circ olare n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha fornito i primi chiarimenti sistematici sul regime fiscale delineato dal Codice del Terzo settore, soffermandosi anche sui nuovi regimi forfettari. Sul piano operativo, però, il passaggio che interessa immediatamente gli enti che aprono la partita IVA è un altro: l’aggiornamento, con effetto dal 1° gennaio 2026, delle istruzioni del modello AA7/10, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come esercitare l’opzione per la determinazione forfettaria del reddito in sede di inizio attività.
L’intervento si è reso necessario perché il modello AA7/10, pur essendo quello da utilizzare per la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA dei soggetti diversi dalle persone fisiche, non prevede un campo espressamente dedicato all’opzione per il regime forfettario degli ETS. Per colmare questa lacuna, l’Agenzia ha quindi introdotto un criterio tecnico idoneo a far emergere in modo univoco, in Anagrafe tributaria, la volontà dell’ente di avvalersi di uno dei regimi previsti dagli articoli 80 e 86 del D.lgs. n. 117/2017.
In concreto, il passaggio operativo si riassume così:
chi: gli enti del Terzo settore che avviano attività d’impresa commerciale e intendono optare per il forfettario; dove: il Quadro I del modello AA7/10, nella sezione “Altre informazioni in sede di inizio attività”;
come: compilando il campo “Investimenti effettuati dai costruttori” con il valore convenzionale 9999999999, vale a dire dieci volte il numero 9.
La novità non consiste, quindi, nell’introduzione di un nuovo modello, ma nell’aggiornamento delle istruzioni del modello già in uso. Come precisato nel documento ufficiale dell’Agenzia, alla pagina 12 delle istruzioni, nella sezione relativa al Quadro I, dopo il paragrafo “Dati relativi all’attività esercitata”, è stato aggiunto il nuovo passaggio dedicato all’“Opzione regime forfettario degli enti del Terzo settore”. In assenza di un rigo specifico, la scelta dell’ente viene quindi veicolata attraverso l’indicazione del valore convenzionale nel campo sopra richiamato.
Il chiarimento riguarda gli enti che richiedono l’attribuzione della partita IVA dal 1° gennaio 2026 e che, contestualmente, intendono esercitare l’opzione per uno dei regimi forfettari previsti dal Codice del Terzo settore.
Diverso è, invece, il caso degli enti che erano già titolari di partita IVA al 31 dicembre 2025. Per questi soggetti, allo stato, non emergono indicazioni che impongano di utilizzare il medesimo criterio tecnico del modello AA7/10 in sede di variazione dati. Resta invece fermo, per gli enti già attivi, il richiamo alla comunicazione dell’opzione tramite quadro VO nella prima dichiarazione utile. È questo, quindi, il punto da tenere distinto: l’aggiornamento delle istruzioni dell’AA7/10 riguarda l’inizio attività, mentre per i soggetti già operativi continua a rilevare il diverso piano dichiarativo ordinario.
Sul piano pratico, va poi ricordato che il modello AA7/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività. Per i soggetti non obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, la presentazione può avvenire secondo le modalità ordinarie previste dall’Agenzia delle Entrate, compresa la trasmissione telematica, l’invio tramite PEC o la presentazione presso gli uffici. In questo senso, l’aggiornamento non modifica il contenitore dell’adempimento, ma chiarisce come utilizzare correttamente il modello in sede di apertura della partita IVA.
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