Socio lavoratore di S.r.l., la variazione della quota dopo le sentenze sugli utili

Articolo a cura di Studio Mudol

La Cassazione esclude dalla base contributiva gli utili accantonati e non imputati al socio, superando l’impostazione seguita dall’INPS. Il criterio da applicare alla partecipazione che cambia durante l’anno resta invece da verificare alla luce del reddito effettivamente rilevante

Autore: Pierdante Colapietra

La variazione infrannuale della partecipazione detenuta da un socio lavoratore di S.r.l. richiede di distinguere due questioni: quale reddito debba concorrere alla base imponibile previdenziale e quale percentuale applicare quando il socio continui a lavorare nella società, mantenendo l’iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti per l’intero esercizio.

Il primo profilo è stato interessato dalle sentenze della Cassazione nn. 25377-25383 del 16 settembre 2026 e nn. 25465-25467 del successivo 17 settembre. Le pronunce escludono dalla base contributiva gli utili prodotti da una S.r.l., accantonati a riserva e non imputati fiscalmente al socio, in assenza di un’opzione per la trasparenza. La conclusione si contrappone alla prassi INPS, che considera imponibile la quota di reddito dichiarata dalla società anche quando gli utili non siano distribuiti.

Le decisioni non affrontano, invece, la cessione parziale della partecipazione con prosecuzione dell’attività lavorativa. Il confronto tra utilizzo della quota finale e ragguaglio temporale rimane dunque aperto, ma deve essere preceduto dalla verifica del reddito effettivamente rilevante ai fini contributivi.

La prassi INPS attribuisce al socio il reddito della S.r.l.

L’art. 3-bis , comma 1, del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438 /1992, rapporta il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno di riferimento.

Con la circolare n. 102 /2003, l’INPS ha individuato, per i soci lavoratori di S.r.l., una base imponibile costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società e attribuibile al socio in ragione della partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione deliberata dall’assemblea.

Tale impostazione, già illustrata dalla circolare n. 32/1999 e successivamente confermata dalla circolare n. 102/2003, prescinde dall’effettiva distribuzione. Il parametro rilevante è la partecipazione agli utili, che non coincide necessariamente con la sola percentuale di capitale qualora siano previsti diritti differenti.

Su questa impostazione si fondava il problema della variazione infrannuale: stabilire se, in presenza di due diverse percentuali durante l’esercizio, fosse corretto applicare quella esistente al 31 dicembre oppure ripartire il reddito annuale in proporzione alla durata delle partecipazioni.

Le nuove sentenze impongono, tuttavia, di verificare preliminarmente se il reddito prodotto dalla società sia anche imputabile al socio secondo la disciplina fiscale.

Per la Cassazione non basta il reddito dichiarato ai fini IRES

La sentenza n. 25377/2026 riguarda una socia unica e amministratrice di S.r.l., iscritta alla Gestione commercianti in ragione della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. L’INPS aveva

richiesto i contributi eccedenti il minimale sugli utili prodotti dalla società, ma accantonati a riserva e mai distribuiti.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Istituto, distinguendo l’obbligo di iscrizione dalla determinazione della base imponibile.

La Corte valorizza il tenore dell’art. 3-bis, osservando che “ la denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, a espresso criterio selettivo ”. Il reddito dichiarato dalla S.r.l. ai fini IRES rimane infatti reddito della società e non diventa automaticamente reddito personale del socio, neppure quando questi presti abitualmente attività nell’impresa.

La sentenza n. 25467/2026 conferma il principio, chiarendo che l’imputazione al socio può derivare dalla percezione degli utili oppure dall’opzione per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli artt. 115 e 116 TUIR. “ In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società ”.

Non è quindi sufficiente che il socio detenga una partecipazione, anche totalitaria, o possa influire sulla decisione di distribuire gli utili. Secondo la Corte, l’accantonamento a riserva non consente, di per sé, di assoggettare a contribuzione un reddito soltanto potenzialmente disponibile.

Il principio non elimina l’obbligo previdenziale derivante dall’attività lavorativa, ma incide sul calcolo della contribuzione eccedente il minimale.

L’INPS deve provare l’imputazione del reddito al lavoratore

Un ulteriore profilo operativo emerge dal principio conclusivo della sentenza n. 25377/2026. Nelle controversie sulla pretesa contributiva, grava sull’INPS l’onere di dimostrare l’imputazione del reddito al socio e il conseguente obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF, in ragione dell’avvenuta percezione degli utili oppure dell’opzione societaria per la trasparenza.

La sola indicazione del reddito nella dichiarazione della S.r.l. non è dunque sufficiente, secondo la ricostruzione della Cassazione, a fondare il recupero dei contributi eccedenti il minimale sugli utili rimasti a riserva.

Il principio richiede di esaminare il regime fiscale della società, le deliberazioni di destinazione del risultato, le eventuali distribuzioni e le dichiarazioni fiscali.

Resta distinto il trattamento dei dividendi distribuiti a persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, ordinariamente qualificati come redditi di capitale e soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Il loro coordinamento con il riferimento ai redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF presenta un profilo interpretativo che le pronunce, incentrate sugli utili non distribuiti, non risolvono compiutamente.

La variazione infrannuale richiede una verifica preliminare

Le sentenze di settembre modificano il presupposto del problema originario, ma non individuano direttamente il criterio di calcolo da applicare quando la partecipazione agli utili cambi durante l’anno.

Per una S.r.l. in regime ordinario, gli utili rimasti a riserva e non imputati al socio sono esclusi dalla base contributiva secondo il nuovo orientamento. In tale situazione, non vi è una quota del reddito societario da ripartire tra la percentuale iniziale e quella finale.

Quando invece vi sia un reddito rilevante, occorre individuarne anzitutto il titolo e il periodo di imputazione.

Qualora sia accertata la rilevanza contributiva dei dividendi distribuiti, la verifica deve riguardare i diritti agli utili effettivamente spettanti al socio, senza applicare automaticamente al reddito annuale della società una media delle percentuali possedute.

Se la S.r.l. ha optato per la trasparenza fiscale, il reddito viene imputato ai soci indipendentemente dalla percezione. In questo caso, l’eventuale variazione della partecipazione deve essere coordinata con le specifiche regole fiscali del regime, senza presumere che il ragguaglio temporale previdenziale coincida necessariamente con il criterio di imputazione tributaria.

Quota al 31 dicembre e ragguaglio: la questione resta aperta

La circolare INPS n. 32/1999 prevede che, in caso di cessione della quota durante l’anno, la parte del reddito d’impresa sia rapportata al periodo per il quale sussistono i presupposti dell’iscrizione. Il criterio è stato ripreso, per le S.r.l. artigiane, dalla circolare n. 140/2001.

L’indicazione trova applicazione quando l’operazione comporta la cessazione dell’obbligo previdenziale. Diversa è la cessione soltanto parziale, nella quale il socio continua a lavorare nella società per l’intero esercizio.

In quest’ultima ipotesi, l’utilizzo della quota al 31 dicembre valorizza l’unitarietà del reddito annuale, ma non trova un’espressa previsione previdenziale che attribuisca automaticamente alla percentuale finale efficacia per tutto l’anno.

Il ragguaglio delle diverse percentuali considera invece la durata delle partecipazioni, ma estende a una modifica della sola quota una regola formulata dall’INPS con riferimento al periodo di sussistenza dei presupposti d’iscrizione.

Entrambe le ricostruzioni conservano pertanto natura interpretativa nei casi in cui residui una questione di attribuzione previdenziale del reddito. Le nuove sentenze non convalidano nessuno dei due metodi, né chiariscono se un eventuale ragguaglio debba essere effettuato per mesi o per giorni.

Il minimale resta dovuto, mentre la contribuzione eccedente va riesaminata

L’esclusione degli utili non distribuiti non fa venir meno l’obbligo assicurativo del socio che continui a partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Se tali presupposti sussistono per l’intero esercizio, il contributo sul minimale rimane dovuto per tutti i mesi, indipendentemente dalla variazione della quota.

Per la contribuzione eccedente assume invece rilievo il contrasto tra il nuovo orientamento della Cassazione e le indicazioni amministrative ancora riportate nelle circolari INPS e nelle istruzioni del quadro RR del modello Redditi PF 2026.

Il disallineamento richiede attenzione sia nella compilazione delle dichiarazioni sia nella verifica degli avvisi di addebito. Le pronunce possono inoltre assumere rilievo per valutare eventuali richieste di rimborso dei contributi già versati sugli utili non distribuiti, previa verifica della posizione individuale, dei termini applicabili e dell’eventuale contenzioso.

Prima il reddito imponibile, poi la percentuale

Le sentenze nn. 25377-25383 e 25465-25467/2026 impongono di riconsiderare il problema della variazione infrannuale della quota. Per la Cassazione, il reddito della S.r.l. ordinaria, accantonato a riserva e non imputato fiscalmente al socio lavoratore, non concorre automaticamente alla sua base contributiva.

Rimane invece senza una soluzione espressa la scelta tra quota finale e ragguaglio temporale nei casi in cui esista un reddito previdenzialmente rilevante e la partecipazione sia cambiata senza interrompere l’attività lavorativa.

L’ordine delle verifiche diventa quindi decisivo: prima l’individuazione del reddito imputabile al socio, poi la durata dell’obbligo previdenziale e, soltanto quando necessario, il criterio di attribuzione della quota. La variazione della partecipazione non può essere esaminata separatamente dal regime fiscale della società e dalla concreta destinazione degli utili.