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Bollo auto, tra recupero entro 3 anni e possibilità di regolarizzazione spontanea
Articolo a cura di Studio Mudol
La disciplina sul bollo auto prevede specifici termini per l’accertamento e il recupero del tributo, con prescrizione triennale (su cui vi sono orientamenti della Cassazione), salvo che non avvenga la regolarizzazione spontanea del tardivo pagamento mediante ravvedimento operoso – evidentemente vantaggiosa rispetto al recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Autore: Redazione Fiscal Focus
La tassa automobilistica – pur presentando caratteristiche peculiari rispetto agli altri tributi – resta assoggettata alla giurisdizione tributaria; punto su cui la Suprema Corte ha chiarito che appartengono al giudice tributario anche le controversie nelle quali il contribuente contesti esclusivamente l’intervenuta prescrizione del bollo (Cassazione n. 11077 del 15/05/2007 e SS.UU. n. 3242 del 12/02/2010). Il confine con la giurisdizione ordinaria viene invece raggiunto quando la controversia investe gli atti dell’esecuzione forzata, come accade con il pignoramento.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda poi i termini entro i quali l’ente impositore può recuperare il tributo, con l’ art. 5 , comma 52 del D.L. 953/1982 che prevede una disciplina specifica tale per cui l’azione per il recupero delle tasse automobilistiche e delle relative penalità si prescriva con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Lo stesso termine opera poi, in senso inverso, per il contribuente che intenda ottenere il rimborso di somme indebitamente corrisposte.
Fattispecie e termini
La previsione comprende espressamente anche le penalità connesse al mancato pagamento, circostanza che porta a ritenere applicabile anche alle sanzioni il termine speciale triennale, anziché quello quinquennale ordinariamente previsto dall’ art. 20 del D.Lgs 472/1997.
La durata della prescrizione non cambia neppure quando l’atto con il quale viene richiesto il bollo non sia stato tempestivamente impugnato.
Come ribadito dalla Cassazione n. 3464 del 11/02/2025 – sulla scia delle Sezioni Unite n. 23397 del 17/11/2016 – la definitività dell’atto amministrativo non equivale alla formazione di un giudicato; non opera pertanto la conversione nel termine decennale prevista dall’art. 2953 del c.c., riservata ai diritti riconosciuti da una sentenza passata in giudicato.
Le novità sulla riscossione
Sul piano della riscossione un’importante novità decorrerà dal 01/01/2027, dove per effetto dell’art. 8 del D.Lgs 147/2026 (decreto di riforma sui tributi locali) anche per il bollo auto troverà applicazione il modello dell’accertamento esecutivo. Decorso il termine per adempiere, ricorrendone i presupposti, l’attività di riscossione potrà quindi proseguire senza la necessità della successiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
Più problematica è la qualificazione del termine triennale nella fase precedente alla riscossione. Abbiamo infatti:
1. una parte della giurisprudenza lo considera infatti propriamente prescrizionale, con la conseguenza
che può essere interrotto mediante un atto validamente portato a conoscenza del contribuente (Cassazione n. 26062 del 05/09/2022 e n. 28104 14/10/2021), mentre
2. un diverso indirizzo ritiene che, quando si discute del termine per notificare l’atto di accertamento,
debba ragionarsi in termini di decadenza, sulla base dei principi generali che regolano l’esercizio del potere impositivo (Cassazione n. 14312 del 22/05/2024 e n. 18110 del 08/09/2004).
Le conseguenze pratiche della distinzione non sono trascurabili. Ipotizzando un bollo con scadenza al 28/02/2025, secondo l’impostazione prescrizionale la notificazione dell’atto determina l’interruzione del termine e l’inizio di un nuovo periodo prescrizionale; seguendo invece la tesi della decadenza, il termine entro il quale esercitare il potere di accertamento non può essere interrotto. Resta inoltre la questione relativa al computo del triennio, che conduce, a seconda dell’interpretazione adottata, a individuare la scadenza con riferimento al corrispondente giorno del terzo anno oppure al 31 dicembre del terzo anno successivo.
Possibilità di regolarizzazione spontanea (anche) per il bollo auto
Prima che la posizione arrivi alla fase dell’accertamento, il contribuente che si accorga di non avere versato tempestivamente il bollo può valutare la regolarizzazione spontanea mediante ravvedimento operoso. In questo modo al tributo originariamente dovuto si aggiungono gli interessi legali maturati e la sanzione per omesso o tardivo versamento, ridotta in funzione del tempo trascorso.
La concreta disciplina richiede però particolare attenzione, anche perché il bollo è un tributo regionale e bisogna verificare le modalità operative previste dalla Regione competente – oltre alla disciplina sanzionatoria applicabile ratione temporis. Il ravvedimento è tanto più conveniente quanto più rapidamente viene effettuato e consente soprattutto di evitare che l’irregolarità venga successivamente recuperata con applicazione della penalità nella misura non ridotta.
Si pensi ad esempio a un bollo:
pari a 800 euro,
pagato nel 2026 40 giorni dopo la scadenza,
per cui il contribuente che provvede spontaneamente non deve limitarsi ai 300 euro originariamente dovuti, dovendo invece determinare la sanzione prevista per il ritardo (in questo caso del 12,50% visto che stiamo entro i primi 90 giorni), applicarvi la corrispondente riduzione da ravvedimento (1/9 sempre in quanto si è nei 90 giorni) e aggiungere gli interessi legali calcolati per i 40 giorni – tramite la formula “imposta x tasso di interesse legale x giorni di ritardo / 365”.
Al tasso attuale dell’1,60% ex D.M. 10/12/2025, l’importo sarà quindi pari a 11,11 euro per le sanzioni (800 x 12,50% / 9) e a 1,40 euro per gli interessi (800 x 1,60% x 40 / 365), sensibilmente inferiore rispetto a quello che potrebbe essere richiesto qualora l’irregolarità venga rilevata dall’autorità fiscale del caso e non sia più possibile beneficiare della medesima riduzione.