Sport dilettantistico, nuovi chiarimenti su compensi, rimborsi, IVA e IRAP

Articolo a cura di Studio Mudol

La Circolare 7/E del 7 agosto 2026 chiarisce la fiscalità di ASD e SSD: soglia di 15.000 euro anche per i dipendenti, rimborsi ai volontari, co.co.co., clausole statutarie e regime IVA

Autore: Serena Pastore

Arrivano nuovi chiarimenti sulla disciplina fiscale degli enti sportivi dilettantistici e del lavoro sportivo . Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene su alcune delle principali questioni applicative emerse dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , fornendo indicazioni operative per associazioni e società sportive dilettantistiche, lavoratori e volontari.

Il documento affronta sette quesiti che interessano le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA : dalle condizioni richieste alle SSD per beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici alla soglia di non imponibilità dei compensi sportivi, fino al trattamento dei rimborsi forfetari, delle collaborazioni amministrativo-gestionali e della cessione del contratto di un atleta. Spazio anche alla detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi per gli enti che applicano il regime della legge n. 398/1991.

SSD, la lucratività attenuata non basta per le agevolazioni fiscali

Il primo chiarimento riguarda le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperativa ai sensi dell’ articolo 6 , comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2021.

Gli articoli 7 e 8 della riforma dello sport consentono alle SSD una forma di lucratività attenuata . Entro i limiti previsti dall’articolo 8, commi 3 e 4, è infatti possibile destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione ad aumento gratuito del capitale oppure alla distribuzione di dividendi ai soci, nonché rimborsare il capitale effettivamente versato.

Queste previsioni civilistiche, tuttavia, non sono sufficienti per accedere alle agevolazioni previste dall’ ar ticolo 148 , comma 3, del TUIR e dall’ articolo 4 , quarto comma, del DPR n. 633/1972.

L’Agenzia evidenzia che le SSD che intendono beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA devono continuare a rispettare anche le condizioni previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR. In particolare, lo statuto deve contenere il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo i casi imposti dalla legge.

In sostanza, il regime di lucratività attenuata ammesso dalla normativa sportiva non sostituisce i più stringenti requisiti fiscali : le clausole statutarie previste dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2021 devono essere integrate con quelle richieste dall’articolo 148, comma 8, TUIR. Le stesse conclusioni valgono ai fini IVA.

Compensi sportivi e rimborsi ai volontari: decisiva la soglia di 15.000 euro

Uno dei chiarimenti più significativi riguarda la soglia di non imponibilità prevista dall’ articolo 36 , comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, secondo cui i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fiscale fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro .

L’Agenzia chiarisce che l’agevolazione opera sulla determinazione della base imponibile indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata . La soglia riguarda, quindi, non soltanto il lavoro autonomo e le collaborazioni coordinate e continuative, ma anche il lavoro sportivo subordinato .

L’esclusione opera dunque “a monte”: fino a 15.000 euro il compenso non concorre alla base imponibile, mentre la parte eccedente viene tassata secondo le regole proprie della categoria reddituale di appartenenza. Nel caso del lavoratore subordinato, l’eccedenza segue quindi le ordinarie disposizioni previste dal TUIR per il reddito di lavoro dipendente.

Particolare attenzione va poi riservata ai rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari sportivi ai sensi dell’ articolo 29 , comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021. La disciplina consente di corrispondere, in presenza delle condizioni previste, somme fino a 400 euro mensili per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti.

Entro tale limite, i rimborsi non costituiscono reddito per il volontario. Devono tuttavia essere considerati ai fini del raggiungimento della soglia complessiva di 15.000 euro prevista per il lavoro sportivo.

Ne deriva che, se il volontario ha già superato i 15.000 euro nell’anno per effetto di compensi da lavoro sportivo, anche il successivo rimborso forfetario assume rilevanza fiscale. Nel caso esaminato dall’Agenzia, un soggetto che abbia già percepito 16.000 euro di compensi da lavoro autonomo sportivo e riceva ulteriori 350 euro a titolo di rimborso vede l’intera somma di 350 euro concorrere al reddito imponibile. Il sostituto d’imposta deve inoltre applicare la ritenuta d’acconto di cui all’ articolo 25 del DPR n. 600/1973.

Se, invece, il limite viene superato proprio sommando il rimborso ai compensi già percepiti, diventa imponibile soltanto l’eccedenza. La Circolare propone l’esempio di 14.800 euro di compensi e 380 euro di rimborso: il totale raggiunge 15.180 euro e la quota fiscalmente rilevante è quindi pari a 180 euro .

Co.co.co. amministrativo-gestionali escluse dall’IRAP fino a 85.000 euro

La Circolare interviene anche sull’ IRAP , chiarendo l’ambito della disposizione contenuta nell’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021.

La norma stabilisce che i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, se inferiori all’importo annuo di 85.000 euro , non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP di cui agli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 446/1997.

Secondo l’Agenzia, l’agevolazione riguarda tutti i rapporti di co.co.co. nell’area del dilettantismo , comprese le collaborazioni aventi carattere amministrativo-gestionale .

La conclusione deriva sia dalla formulazione ampia dell’articolo 36, comma 6, sia dal coordinamento con l’ articolo 37 , comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021, che riconduce le attività amministrativo-gestionali nell’ambito della disciplina agevolativa indipendentemente dalla tipologia del rapporto.

IVA: dispensa dagli adempimenti, ma la cessione dell’atleta è imponibile

Sul fronte IVA, l’Agenzia prende in esame le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport , comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fini di lucro nei confronti delle persone che praticano sport o educazione fisica.

Tali prestazioni sono esenti ai sensi dell’ articolo 36-bis del DL n. 75/2023. La Circolare chiarisce che gli enti interessati possono avvalersi anche della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’ articolo 36-bis del DPR n. 633/1972, previa comunicazione all’Ufficio.

La dispensa riguarda però soltanto le operazioni esenti: rimangono fermi gli ordinari obblighi IVA per le eventuali altre operazioni imponibili effettuate dall’ente.

Non rientra invece nell’esenzione la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di una ASD o SSD a favore di una società professionistica .

Secondo l’Agenzia, l’operazione non può essere considerata strettamente connessa alla pratica sportiva, perché attiene essenzialmente all’aspetto economico-finanziario dell’acquisizione delle prestazioni dell’atleta da parte della società professionistica. Si tratta, quindi, di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA , riconducibile all’ articolo 3 del DPR n. 633/1972 e, come precisato anche nel comunicato dell’Agenzia del 7 agosto, assoggettata all’imposta con aliquota ordinaria .

A sostegno della conclusione la Circolare richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui le esenzioni previste per le prestazioni sportive devono essere interpretate restrittivamente e riguardano prestazioni effettivamente connesse e indispensabili alla pratica dello sport.

Regime 398, detassazione anche per le SSD

L’ultimo chiarimento riguarda l’ articolo 25 , comma 2, della legge n. 133/1999, modificato dall’articolo 9, comma 2-bis, del DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026.

Dal 23 maggio 2026 la norma ricomprende espressamente nell’agevolazione sia le associazioni sia le società sportive dilettantistiche costituite nelle forme previste dall’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 36/2021.

Per gli enti che hanno optato per il regime della legge n. 398/1991 , non concorrono alla formazione del reddito imponibile, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi.

Restano fermi i limiti previsti: gli eventi non possono essere più di due per anno e l’importo complessivo dei proventi agevolati non può superare 51.645,69 euro .

La modifica consente così di adeguare definitivamente l’ambito soggettivo dell’agevolazione alla nuova disciplina degli enti sportivi: anche le SSD costituite in forma societaria e in regime 398 possono beneficiare, alle condizioni previste, della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte fondi.