Nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026): bonus edilizi con aliquote aggiornate dal 2027

Articolo a cura di Studio Mudol

Cosa cambia per le pratiche in corso e come programmare i lavori tenendo conto dello switch off normativo del 1° gennaio 2027

Autore: Riccardo Rocchi

Il quadro normativo: dal DPR 917/1986 al D.Lgs. 117/2026

Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ha approvato il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR 2026), formalmente in vigore dal 4 luglio 2026 ma le cui disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027. Il nuovo impianto normativo non introduce una disciplina sostanzialmente diversa per i bonus edilizi, ma ne opera una ricollocazione sistematica: l'articolo 16-bis del DPR n. 917/1986, relativo alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, confluisce nel nuovo articolo 17; l'articolo 16-ter, che disciplina il limite alle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati, diventa l'articolo 18. Le misure temporanee (aliquote maggiorate, proroghe) trovano invece separata collocazione negli articoli 371 (misure antisismiche), 372 (riqualificazione energetica) e 373 (recupero del patrimonio edilizio).

Per i professionisti e i contribuenti che stanno pianificando interventi di ristrutturazione, il punto centrale non è quindi un cambio di merito della disciplina, bensì la sovrapposizione, nell'arco del 2026-2027, di due impianti normativi con numerazioni diverse, e soprattutto il concreto abbassamento delle aliquote di detrazione già previsto per il 2027 dalla normativa vigente (a prescindere dal nuovo TUIR), che rende conveniente concentrare i pagamenti entro il 31 dicembre 2026.

Le aliquote a cavallo dell'anno: la tabella di sintesi

Le percentuali di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio seguono un percorso di riduzione progressiva già disegnato dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) e confermato, senza modifiche di sostanza, dall'articolo 373 del nuovo TUIR per il triennio 2025-2027 e dall'articolo 17 a regime dal 2028.

Periodo Immobile interessato Detrazione Limite di spesa
2025-2026 Abitazione principale (proprietario o titolare di diritto reale) 50% 96.000 €
2025-2026 Altri casi ammessi 36% 96.000 €
2027 Abitazione principale (proprietario o titolare di diritto reale) 36% 96.000 €
2027 Altri casi ammessi 30% 96.000 €
2028-2033 Tutte le abitazioni 30% 48.000 €
Dal 2034 Tutte le abitazioni 36% 48.000 €

Le stesse aliquote (50% abitazione principale/36% altri immobili fino al 2026; 36% abitazione principale/30% altri immobili nel 2027) si applicano, con analoga tempistica, anche all'ecobonus (art. 372 nuovo TUIR) e alla detrazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati (art. 16 del DL 63/2013).

Adempimenti tecnici e scadenze: cosa fare prima del 31 dicembre 2026

Ai fini del calcolo della detrazione vale il criterio di cassa: la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene dato ordine di pagamento alla banca o alla posta, indipendentemente dall'inizio o dal completamento dei lavori. È dunque il bonifico, e non lo stato di avanzamento del cantiere, a determinare quale aliquota si applica. Per i lavori in corso o programmati, questo significa che:

i pagamenti disposti entro il 31 dicembre 2026 beneficiano ancora del 50% (abitazione principale) o del 36% (altri immobili), su un tetto di spesa di 96.000 €;

i pagamenti disposti dal 1° gennaio 2027 scontano invece il 36% (abitazione principale) o il 30% (altri immobili), sullo stesso tetto di 96.000 €;

dal 2028 il tetto si riduce a 48.000 € con aliquota unica del 30%, salvo ulteriori interventi del legislatore.

Per i lavori la cui conclusione o il cui stato di avanzamento cade a ridosso del cambio d'anno, è quindi opportuno programmare gli stati di avanzamento e i relativi bonifici in modo da anticipare, ove possibile, i pagamenti entro dicembre 2026, specie per gli interventi non riferiti all'abitazione principale, dove il divario di aliquota è più significativo in termini assoluti.

Sul piano formale restano invariati gli adempimenti ordinari: bonifico bancario o postale “parlante” con causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamento; comunicazione preventiva all'ASL, se dovuta in base alla normativa sulla sicurezza dei cantieri; trasmissione all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, per gli interventi che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili; conservazione di fatture, ricevute e abilitazioni comunali.

Un aspetto pratico da monitorare riguarda proprio la causale del bonifico parlante: i tracciati bancari attualmente in uso richiamano gli articoli del vecchio TUIR (art. 16-bis del DPR 917/1986 per le ristrutturazioni, art. 14 del DL 63/2013 per il risparmio energetico). Con l'entrata in vigore del nuovo TUIR dal 1° gennaio 2027, i riferimenti normativi corretti diventeranno gli articoli 17, 371, 372 e 373 del D.Lgs. 117/2026: banche e Poste Italiane dovranno aggiornare i propri portali, e sarà necessario attendere chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sull'eventuale possibilità di continuare a utilizzare, in una prima fase, le vecchie diciture.

Raccordo tra vecchi e nuovi articoli

La tabella seguente riepiloga la corrispondenza tra le disposizioni del DPR 917/1986 (e delle relative norme collegate) e i nuovi articoli del D.Lgs. 117/2026 , utile per orientarsi nella transizione e per la corretta compilazione di pratiche, fatture e bonifici a partire dal 2027.

Vecchio riferimento Nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026) Contenuto
Art. 16-bis, DPR 917/1986 Art. 17 Detrazione ordinaria per il recupero del patrimonio edilizio (36% su 48.000 €, 10 rate)
Art. 16-ter, DPR 917/1986 Art. 18 Riordino delle detrazioni: limite per redditi superiori a 75.000 €
Art. 16, commi 1-bis-1-septies.1, DL 63/2013 Art. 371 Misure temporanee sulla detrazione per l’adozione di misure antisismiche
Art. 1, commi 344-349, L. 296/2006; art. 14, DL 63/2013 Art. 372 Misure temporanee sulla detrazione per la riqualificazione energetica (Ecobonus)
Art. 16, comma 1, DL 63/2013 Art. 373 Misure temporanee sulla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (aliquote 2025-2027)

Indicazioni operative per la programmazione dei lavori

In sintesi, per chi sta valutando o eseguendo interventi di recupero del patrimonio edilizio conviene: verificare la data presumibile dei pagamenti rispetto alla soglia del 31 dicembre 2026; privilegiare, quando possibile, l'anticipo degli stati di avanzamento lavori e dei relativi bonifici entro fine 2026, soprattutto per gli immobili diversi dall'abitazione principale; verificare la sussistenza dei requisiti per l'aliquota maggiorata (titolarità di proprietà o diritto reale e destinazione ad abitazione principale, quest'ultima da riscontrare anche solo al termine dei lavori); tenere conto, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 €, del limite agli oneri detraibili di cui all'articolo 16-ter, futuro articolo 18; monitorare gli aggiornamenti dell'Agenzia delle entrate sulle causali dei bonifici parlanti in vista del passaggio ai nuovi riferimenti normativi del D.Lgs. 117/2026.