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Iperammortamento e leasing, il maxi-canone non deve raggiungere il 20%
Articolo a cura di Studio Mudol
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, il requisito dell’acconto si considera rispettato con la stipula del contratto di leasing e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente. Resta obbligatorio trasmettere al GSE la comunicazione di conferma entro 60 giorni dall’esito positivo della preventiva.
Dal 21 luglio 2026 le imprese ammesse alla procedura del Nuovo Piano Transizione 5.0 possono trasmettere al GSE la comunicazione di conferma degli investimenti. L’adempimento serve, in via ordinaria, ad attestare che gli ordini sono stati accettati e che, per ciascun bene, è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Una disciplina specifica è prevista, tuttavia, per i beni acquisiti mediante leasing . In questi casi non è necessario che il maxi-canone anticipato raggiunga il 20% del costo del bene. Il requisito si considera soddisfatto quando risultano stipulato il contratto di locazione finanziaria e sottoscritto dalla società di leasing l’ordine di acquisto nei confronti del fornitore.
La conferma dell’investimento entro 60 giorni
L’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 7 maggio 2026 stabilisce che, per ciascuna comunicazione preventiva valutata positivamente dal GSE, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma entro 60 giorni dalla notifica dell’esito.
Per i beni acquistati direttamente, la comunicazione deve riportare la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota necessaria per raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, nonché i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.
La disciplina richiede, quindi, che il requisito sia verificato con riferimento al singolo bene. Non è sufficiente che gli acconti complessivamente versati raggiungano il 20% dell’intero programma di investimento se, per uno o più beni, la percentuale richiesta non risulta rispettata.
L’importo indicato nella comunicazione di conferma può essere inferiore rispetto a quello riportato nella preventiva, ma non può essere superiore. Non possono, inoltre, essere inseriti investimenti diversi da quelli già comunicati.
La regola specifica per i beni acquisiti in leasing
L’applicazione della regola ordinaria al leasing determinerebbe alcune difficoltà, poiché l’impresa utilizzatrice non acquista direttamente il bene dal fornitore. L’acquisto viene effettuato dalla società concedente, mentre l’utilizzatore stipula con quest’ultima il contratto di locazione finanziaria e corrisponde i relativi canoni.
Per questo motivo, il decreto interministeriale 7 maggio 2026 stabilisce espressamente che, per i beni oggetto di locazione finanziaria, il pagamento delle quote necessarie al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto in presenza di due condizioni :
la stipula del contratto di locazione finanziaria tra l’impresa utilizzatrice e la società concedente;
l’assunzione dell’impegno nei confronti del fornitore da parte della società di leasing, documentata dalla sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
Le due condizioni devono concorrere. Non è sufficiente, pertanto, una semplice proposta di leasing, una delibera interna della società finanziaria oppure un preventivo accettato dall’utilizzatore, se non risultano perfezionati sia il contratto di locazione finanziaria sia l’ordine di acquisto del bene da parte della concedente.
Il maxi-canone può essere inferiore al 20%
La disposizione comporta che l’importo del maxi-canone anticipato pattuito tra l’impresa e la società di leasing non assume rilievo ai fini del raggiungimento della soglia del 20%.
Il requisito può quindi considerarsi rispettato anche quando il contratto prevede un maxi-canone inferiore al 20% del costo del bene. La norma valorizza, infatti, il perfezionamento degli impegni contrattuali che rendono effettivo l’avvio dell’investimento e non l’entità del pagamento iniziale effettuato dall’utilizzatore.
Si consideri, ad esempio, un macchinario del costo di 500.000 euro acquisito in leasing. Il contratto prevede un maxi-canone iniziale di 50.000 euro, pari al 10% del costo. Se il contratto di locazione finanziaria è stato stipulato e la società concedente ha sottoscritto l’ordine di acquisto con il fornitore, il requisito richiesto per la comunicazione di conferma si considera soddisfatto, nonostante il maxi-canone sia inferiore ai 100.000 euro corrispondenti al 20%.
Se lo stesso macchinario fosse acquistato direttamente dall’impresa, sarebbe invece necessario dimostrare il pagamento di acconti per almeno 100.000 euro.
La compilazione della comunicazione sulla piattaforma GSE
La Guida alla piattaforma NPTR5 richiede di indicare, per ogni bene confermato, se l’acquisizione è stata effettuata mediante leasing, anche solo parzialmente.
In caso di acquisto diretto devono essere inseriti la data dell’ultimo pagamento necessario al raggiungimento del 20%, l’importo di tale pagamento e l’ammontare complessivo degli acconti. La percentuale viene calcolata automaticamente dal sistema.
Se viene selezionata la presenza di un leasing, anche parziale, deve invece essere indicato l’importo della locazione finanziaria, che non può superare il costo di acquisizione del bene. Nella sezione dedicata alla documentazione economica è possibile associare al bene uno o più contratti di leasing. Per i beni acquisiti interamente in locazione finanziaria, la somma degli importi dei contratti associati deve corrispondere al 100% del costo di acquisizione dichiarato.
La comunicazione resta comunque obbligatoria
La disciplina speciale non esonera l’impresa dalla comunicazione di conferma. Il decreto precisa espressamente che l’adempimento deve essere eseguito anche per gli investimenti in leasing entro il termine di 60 giorni dall’esito positivo della comunicazione preventiva.
L’impresa dovrà inoltre conservare il contratto di locazione finanziaria, l’ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente e la restante documentazione idonea a dimostrare il costo e l’effettiva acquisizione del bene.
In definitiva, il maxi-canone inferiore al 20% non impedisce l’accesso all’iperammortamento. Ciò che rileva è che, entro il termine previsto per la conferma, il contratto di leasing sia stato perfezionato e la società concedente abbia assunto un impegno vincolante con il fornitore attraverso la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.